Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2017, n. 1
Titolo:Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3: “Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”.
Pubblicazione:( B.U. 02 febbraio 2017, n. 11 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 29 del 23/01/2017 che revoca la d.g.r. n. 1662 del 30/12/2016

Sommario





1. Al comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole: “Le Province riconoscono le abilitazioni conseguite presso altre Province o altre Regioni” sono sostituite dalle parole: “Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente riconosce le abilitazioni conseguite presso altre Regioni o Province autonome o enti, agenzie e altri organismi da queste dipendenti”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 del r.r. 3/2012 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Coloro che sono in possesso delle qualifiche tecniche di cui al comma 1 lettere c) ed e), acquisiscono anche la qualifica di operatori addetti all’attività di controllo rispettivamente degli ungulati e del cinghiale ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della l.r. 7/1995.”



1. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 3/2012, le parole: “e coerenti con le scelte programmatorie operate dalla Regione, che a tal fine si avvale della consulenza dell’ISPRA” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto della normativa vigente”.



1. Al comma 2 dell’articolo 4 del r.r. 3/2012, le parole: “, dai confini degli ATC o dai confini di Provincia” sono sostituite dalle parole: “o dai confini degli ATC”.



1. Al comma 4 dell’articolo 5 del r.r. 3/2012, sono soppresse le parole: “, qualora consentito,”.



1. Al comma 1 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012, le parole: “nei criteri e indirizzi regionali e nel piano faunistico-venatorio provinciale, adotta il piano annuale di gestione entro il 30 aprile” sono sostituite dalle parole: “nel piano faunistico-venatorio regionale, adotta il piano annuale di gestione entro il 31 marzo”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012 sono aggiunte infine le parole: “, anche in formato .shp”
3. Il comma 3 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“3. L’ATC, entro il medesimo termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente il piano di gestione annuale in formato elettronico e all’OFR solamente la parte del piano di prelievo riferita alla caccia di selezione, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, entro quindici giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell’OFR, lo approva e ne autorizza l’attuazione. A seguito dell’approvazione l’ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente e l’OFR possono richiedere all’ATC modifiche o integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall’ATC non siano conformi, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente stabilisce le adeguate prescrizioni.”

4. Al comma 4 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012, le parole: “redige e consegna alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “trasmette alla struttura organizzativa regionale competente” e dopo le parole: “relazione consuntiva annuale” sono inserite le parole: “in formato elettronico” e le parole: “L’ATC provvede altresì” sono sostituite dalle parole: “L’ATC, entro la stessa data, provvede altresì”.
5. Al comma 5 dell’articolo 6 del r.r. 3/2012 sono soppresse le lettere c), d), e), f) e g).



1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente: “b) nel territorio ricadente in zona B, dalle squadre di braccata, dai gruppi di girata e dai selecacciatori”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Gli ATC, qualora ne accertino la necessità e verificate le condizioni territoriali e di sicurezza possono ammettere squadre di braccata finalizzate al raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente; “3 bis. La squadra di braccata ammessa in zona C deve avere i seguenti requisiti:
a) essere costituita da un minimo di sei a un massimo di dodici cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra con almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata e un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
b) essere costituita da almeno l’80 per cento di residenti nel territorio regionale.”

4. Alla lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 sono soppresse le parole: “E’ esonerato dal rinnovo il cane che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque girate con esito positivo”.
5. La lettera b) del comma 9 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente: “b) ad ammettere le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nel DG-cinghiale della zona B. L’ATC stabilisce se assegnare le UG-cinghiale per l’intera annata venatoria o per una giornata di caccia, sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e)”.
6. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è aggiunto il seguente: “9 ter. Nei casi di cui al comma 9 le UG-cinghiale per la caccia di selezione sono assegnate in via prioritaria agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti, in possesso della qualifica necessaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il cui fondo insiste nella UG stessa.”



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:
“1 bis. Per poter svolgere l’attività di prelievo le squadre di braccata ammesse in zona C devono essere formate da almeno cinque cacciatori oltre al caposquadra, con un massimo di dieci componenti. Possono essere impiegati nell’azione di caccia al massimo tre cani.”

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente: “3 bis. Possono partecipare alla braccata in zona C al massimo due ospiti, i quali non concorrono alla determinazione del numero minimo di ammissione.”
3. Il comma 5 bis dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“5 bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di dati relativi al prelievo e per consentire le attività di vigilanza, il caposquadra e il conduttore di cane limiere sono tenuti a compilare il verbale di caccia, contenuto in apposito registro, riportante i dati riferiti alla data e orario di inizio attività, le presenze attestate dalla firma dei membri della squadra o del gruppo e gli eventuali ospiti, nonché gli altri dati necessari. Qualora il verbale venga compilato in formato elettronico, deve essere trasmesso all’ATC prima dell’inizio della braccata o della girata ed è firmato digitalmente anche solo dal caposquadra o dal conduttore di cane limiere. In ogni caso il verbale deve essere compilato prima dell’inizio della tabellazione dell’area di caccia e non può essere modificato o integrato sino al termine dell’azione di caccia. Ogni verbale di caccia si completa con la scheda di abbattimento in cui devono essere annotate le informazioni riferite agli animali abbattuti. I dati di sintesi dei verbali, se cartacei, devono essere trasmessi mensilmente all’ATC in cui la squadra o il gruppo operano. Viceversa, le schede di sintesi inviate in formato elettronico e firmate digitalmente dal caposquadra o conduttore di cane limiere e dal rilevatore biometrico devono essere trasmesse giornalmente.”

4. Il comma 6 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: “6. La caccia in braccata e la caccia in girata prendono avvio dalle ore 10,00.”



1. Al comma 2 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012 le parole: “sotto il controllo della Provincia e coordinati” sono sostituite dalle parole: “che si coordina”.
2. Al comma 7 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012 le parole: “dall’alba” sono sostituite dalle parole: “sulla base degli orari indicati nel calendario venatorio regionale”.



1. Il comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 3/2012 è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 11 del r.r. 3/2012 sono soppresse le parole: “Per esercitare il controllo tramite abbattimento la Provincia si avvale, oltre che del proprio personale di vigilanza, delle figure previste dall’articolo 25 della l.r. 7/1995.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 le parole: “L’ATC, sulla base delle indicazioni contenute nei criteri e indirizzi regionali e nel piano faunistico-venatorio provinciale, adotta entro il 31 maggio” sono sostituite dalle parole: “L’ATC, sulla base del piano faunistico-venatorio regionale, adotta entro il 15 maggio” e dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) la pianificazione territoriale di cui all’articolo 12, anche in formato .shp;”

2. Il comma 2 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: “2. L’ATC, entro il termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente e all’OFR il piano di gestione annuale in forma elettronica. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, entro 30 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell’OFR, lo approva e ne autorizza l’attuazione. A seguito dell’approvazione l’ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente e l’OFR possono richiedere all’ATC modifiche e integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall’ATC non siano conformi, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente stabilisce le adeguate prescrizioni.”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 le parole: “L’ATC provvede altresì” sono sostituite dalle parole: “L’ATC, entro la stessa data, provvede altresì”.
4. Al comma 3 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 sono soppresse le lettere c), d), e), f), g) e h).



1. Il comma 10 dell’articolo 18 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: “10. L’abilitazione dell’ausiliare è effettuata attraverso una specifica prova di lavoro, organizzata dall’ATC, valutata da un giudice dell’ENCI, esperto in cani da traccia”.



1. Il comma 2 dell’articolo 19 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: “2. La commissione è composta da:
a) il dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia di caccia della Regione o suo delegato che la presiede;
b) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
c) un rappresentante della Polizia provinciale;
d) un rappresentante di ciascun ATC;
e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie;
f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole”.



1. Le disposizioni di questo regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018.
2. Gli ATC debbono adeguare i propri regolamenti attuativi entro il 10 febbraio 2017.
3. Nelle more dell’approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale, la pianificazione e la gestione degli ungulati sono attuate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e dei Piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.
4. Per l’anno 2017 le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano all’ATC la domanda per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale entro il 20 febbraio.
5. La parola: “Provincia”, ovunque presente nel r.r. 3/2012, è sostituita dalla parola: “Regione”.
6. La parola: “provinciale”, ovunque presente nel r.r. 3/2012, è sostituita dalla parola: “regionale”.