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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2017, n. 5
Titolo:Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico
Pubblicazione:( B.U. 23 febbraio 2017, n. 22 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. I procedimenti relativi all’affidamento di lavori o servizi riguardanti opere pubbliche o interventi per la difesa del suolo pendenti presso le Province alla data del 1° aprile 2016 fino alla conclusione della fase di aggiudicazione, continuano ad essere svolti dalle Province medesime. Gli enti interessati possono disciplinare con apposite convenzioni le restanti fasi necessarie al completamento delle opere.
2. I procedimenti espropriativi correlati all’esercizio delle funzioni di cui all’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), pendenti presso le Province alla data del 1° aprile 2016, sono svolti dalle Province medesime fino all’emissione del relativo decreto di espropriazione.
3. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 è comunque fatta salva, ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la successione della Regione nei relativi rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso.



1. La gestione dei fondi relativi all’attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo è esercitata dalla Regione, in base ai criteri e alle modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione assembleare.


1. All’allegato A della l.r. 13/2015, alla voce: “l.r. n. 10/1999” della colonna: “Normativa di riferimento” relativa alla Materia: “Difesa del suolo”, dopo la parola: “art.” sono inserite le parole: “32; art.”.


1. Le disposizioni del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 21 gennaio 2004, n. 116, e del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tronto, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 29 gennaio 2008, n. 81 non si applicano agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che venga effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell’intervento con la pericolosità idrogeologica dell’area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio.



1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), è sostituita dalle seguente:
“b) due rappresentanti dei Comuni, designati dall’ANCI;”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), le parole: “della Regione e delle Province” sono soppresse.
3. Al comma 1 bis dell’articolo 8 della l.r. 34/2001 le parole: “, f)” sono soppresse.
4. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 le parole: “, nonché alle Province in ordine alle problematiche inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative sociali dalla sezione provinciale dell’Albo” sono soppresse.
5. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili), le parole: “, h) e i)” sono sostituite dalle parole: “e h)”.
6. Sono abrogati:
a) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/1998;
b) la lettera f del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2001;
c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);
d) l’articolo 27 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006);
e) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 e il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
f) la lettera i) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 24/2011.




1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), è aggiunto il seguente:
“3 ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 22, per le specifiche funzioni di segreteria connesse con lo svolgimento dell’incarico di vice commissario per gli interventi della ricostruzione post terremoto 2016, il Presidente della Giunta regionale può conferire un ulteriore incarico, nel rispetto delle modalità previste al comma 6 del medesimo articolo 22 e nei limiti delle risorse stanziate per la copertura degli incarichi di collaborazione disciplinati dal presente articolo.”.

2. I commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7 dell’articolo 28 della l.r. 20/2001, sono sostituiti dai seguenti:
“3. Nell’ambito della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale, gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, a dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della stessa dotazione.
3 bis. Entro il limite del 10 per cento della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti ai soggetti indicati all’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione.
3 ter. Ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti il quoziente derivante dall’applicazione delle singole percentuali previste dai commi 3 e 3 bis, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
3 quater. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere aumentati fino al 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale fissata al comma 3 bis.
7. Il trattamento economico degli incarichi di cui ai commi 3 e 3 bis è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disciplinato dal contratto collettivo per l’area della dirigenza.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
“2. È assicurata la mobilità tra i dirigenti della Giunta regionale e quelli degli enti strumentali al fine di garantire la massima rotazione.”.

4. Il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
“9. L’assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall’Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l’indicazione del soggetto a cui è conferito l’incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull’accesso agli impieghi regionali e la misura dell’eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito di mancata concessione dell’aspettativa da parte dell’amministrazione pubblica di appartenenza. Il rapporto di lavoro è regolato secondo le modalità previste dal comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).”.

5. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: “tra i responsabili dei presidi di cui all’articolo 25,” sono sostituite dalle parole: “tra i responsabili dei presidi di cui all’articolo 25 e i dirigenti di cui al Capo III della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione),”.
6. I commi 5 e 6 dell’articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) sono abrogati.
7. Al comma 7 dell’articolo 3 bis della l.r. 13/2003 dopo le parole: “funzioni del coordinamento” sono inserite le parole: “, le modalità di individuazione del Presidente”.
8. Le strutture dirigenziali di cui all’articolo 9 della l.r. 20/2001 costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area separata della dirigenza. Gli ambiti di competenza comprendono le funzioni transitate in attuazione della l.r. 13/2015, nonché le funzioni correlate agli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001.
9. Con il primo processo di riorganizzazione attuativo del comma 8 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL della separata area della dirigenza del 23 dicembre 1999, fermo restando il limite della relativa spesa sostenuta accertato al 31 dicembre 2015, che deve tenere conto degli effetti derivanti dall’attuazione della lettera a) del comma 96 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
10. I dirigenti ai quali non è affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta della Giunta regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso gli enti strumentali della Regione.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti strumentali della Regione. Si applica altresì quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12. Sono abrogati:
a) il secondo periodo del comma 5 bis dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);
b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
c) i commi 2 e 3 dell’articolo 4, della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).



1. I rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall’articolo 5 decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Alla voce: “l.r. n. 45/1998” della colonna: “Normativa di riferimento” relativa alla Materia: “Trasporto pubblico locale e viabilità” di cui all’allegato A della l.r. 13/2015, il riferimento all’articolo 8 si intende fatto a esclusione della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzione fondamentale, come tale non ricompresa nel riordino operato con la suddetta legge regionale.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.