Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 1 marzo 1977, n. 7
Titolo:Interventi per favorire la ripresa economica di aziende artigianali commerciali e turistiche danneggiate dalle alluvioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 marzo 1977, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, l.Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende artigiane, commerciali, turistiche, singole o associate, operanti nella Regione, che hanno subito danni in seguito alle alluvioni verificatesi nei mesi di agosto, settembre, ottobre 1976, la Regione Marche concede provvidenze creditizie per le riparazioni di immobili destinati alla attività aziendale, di macchinari e di attrezzature in genere e per la ricostituzione di scorte di materie e di prodotti finiti distrutti o deteriorati.

Art. 2

Per usufruire delle provvidenze previste nella presente legge i titolari delle aziende di cui all'art. 1 debbono presentare domanda alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere corredata di una dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune ove è ubicata l'azienda nella quale risulti l'entità dei danni effettivamente subiti, e di un parere delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 3

A favore delle imprese artigiane, dichiarate alluvionate secondo le modalità previste dal precedente art. 2, è istituito un fondo per la concessione di contributi sugli interessi derivanti da mutui contratti ai sensi della legge 25.7.1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni per la ricostituzione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Il fondo è conferito alla cassa per il credito alle imprese artigiane che lo amministra sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione.
Il contributo, commisurato alla somma effettivamente mutuata è concesso per la quota di mutuo eccedente la competenza della cassa stessa e fino al limite massimo fissato dalle norme statali, previo parere vincolante della commissione tecnica di cui all'art. 12 della legge regionale 17.3.1975, n. 13.
La domanda di contributo deve essere presentata agli istituti di credito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Alle imprese commerciali, turistiche e cooperative di cui all'art. 1 dichiarate alluvionate secondo le modalità previste dall'art. 2 la Regione concede un contributo sugli interessi derivanti da mutui contratti con gli istituti di credito per la riparazione dei danni subiti e per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.
Il contributo regionale viene concesso nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, per la durata massima di 3 anni, con un limite di capitale mutuato di L. 100 milioni per il ripristino degli immobili, dei macchinari e delle attrezzature e di L. 15 milioni per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti.
La Regione è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con uno o più istituti di credito.

Art. 5

Per la ricostituzione di scorte e di prodotti finiti le aziende artigiane usufruiscono dei benefici previsti dal precedente art. 4, entro gli stessi limiti e con le stesse modalità.
Per la riparazione dei danni agli immobili, ai macchinari e alle attrezzature, le aziende artigiane possono richiedere i benefici previsti dall'art. 4 per la sola quota eccedente il limite previsto dall'art. 3.

Art. 6

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 è autorizzato un limite di impegno triennale di L. 400 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono iscritte, per l'anno 1977, a carico del capitolo 2612701 che viene istituito nello stato di previsione della spesa - titolo II - rubrica VI - con la denominazione “Fondo di solidarietà in favore delle aziende artigianali, commerciali, industriali e turistiche colpite dall'alluvione dell'anno 1976" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 400 milioni e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri, per l'anno 1977, si provvede con le disponibilità del “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti" - capitolo 2147001 del bilancio 1976 - utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19.5.1976, n. 335 e della legge 27.2.1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 “Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa"; per gli anni successivi con la quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281.