Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 03 marzo 2017, n. 3 |
Titolo: | Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attivitŕ funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”. Regolamentazione delle sale del commiato. |
Pubblicazione: | ( B.U. 09 marzo 2017, n. 28 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 49 del 28/02/2017. |
Sommario
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:
“3 ter. Le sale del commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 entro 100 metri dalle civili abitazioni.”.
1. Le parole: “Sale di commiato” o “sale di commiato”, ovunque presenti nel r.r. 3/2009, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Sale del commiato” o “sale del commiato”.