Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 marzo 2017, n. 7
Titolo:Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.
Pubblicazione:( B.U. 15 marzo 2017, n. 30 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario





1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) è inserita la seguente:
“h bis) verifica di congruità del progetto: ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, la verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità per le strutture di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;”.



1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 21/2016 dopo le parole: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h),” sono inserite le parole: “alla verifica di congruità del progetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h bis)”.



1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole: “Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR)” sono sostituite dalle parole: “Organismo tecnicamente accreditante (OTA)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole: “la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR” sono sostituite dalle parole: “le linee organizzative e funzionali dell’OTA, composto da un gruppo centrale e dal Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR)” e sono aggiunte in fine le parole: “presso la quale l’OTA è costituito”.



1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 21/2016 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il dirigente del servizio regionale, competente in materia di sanità, pubblica annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione l’elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati stabiliti dalla Giunta regionale.”.



1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2016 le parole: “lungoassistenza, mantenimento e protette” sono sostituite dalle parole: “lungoassistenza o mantenimento e protezione”.



1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 21/2016 dopo le parole “all’articolo 7" sono inserite le parole: “, comma 1,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 21/2016 sono aggiunte in fine le parole: “e per la verifica di congruità del progetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h bis)”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 21/2016 le parole: “l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)” sono sostituite dalle parole “l’ARS”.




1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: “del GAAR” sono sostituite dalle parole “dell’OTA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all’articolo 5, comma 2".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: “e socio-sanitarie” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 21/2016 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui vi sia compresenza di strutture sanitarie e sociali, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi il Comune si avvale dell’OTA.”.



1. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 21/2016 è sostituita dalla seguente:
“b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;”.



1. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 21/2016 le parole: “del GAAR” sono sostituite dalle parole: “dell’OTA”.
2. Al comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 21/2016 le parole: “almeno novanta giorni prima della” sono sostituite dalle parole: “, pena l’irricevibilità, non prima di centocinquanta e non dopo novanta giorni antecedenti la”.



1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 21/2016 le parole: “il GAAR” sono sostituite dalle parole: “l’OTA”.



1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 21/2016 le parole: “del GAAR” sono sostituite dalle parole: “dell’OTA”.




1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2017, adotta la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016.
2. Il termine per la presentazione della domanda di accreditamento prevista all’articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2016 è rideterminato in sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 di questo articolo.
3. Le domande di accreditamento presentate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1° dicembre 2016, n. 1501 devono essere integrate entro il termine di cui al comma 2 di questo articolo.
4. La disciplina di cui alla l.r. 21/2016 si applica anche alle sperimentazioni gestionali di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.