Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 2017, n. 8
Titolo:Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
Pubblicazione:( B.U. 30 marzo 2017, n. 38 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 3 dell’articolo 3 della regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dai seguenti:
“3. Gli atti relativi alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 2, limitatamente alle questioni relative al personale, nonché le direttive di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.
3 bis. Eventuali intese concluse a seguito del confronto previsto al comma 3 sono recepite con deliberazione della Giunta regionale che impartisce direttive vincolanti per i direttori generali.”.




1. Le lettere da i) a l ter) del comma 1 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono sostitute dalle seguenti:
“i) l’amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;
l) l’autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è inserita la seguente:
“a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 le parole: “in ASUR con le delegazioni di parte sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “con le delegazioni di parte sindacale di ciascuna area vasta”.




1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della l.r. 32/2005, è sostituito dai seguenti:
“1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell’ASUR, i cui ambiti sono definiti nell’allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:
a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell’ASUR;
c) all’integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
e) alla rilevazione, all’orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;
g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all’articolo 20 bis;
h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.
1 bis. L’area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di ciascuna area vasta.
1 ter. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:
“b) le funzioni concernenti il supporto al controllo di gestione e il rischio clinico;”.




1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
“2. Il direttore di area vasta:
a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell’ASUR;
b) è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 8 bis;
c) assicura l’attuazione dei contratti decentrati;
d) è responsabile dell’organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.”.



1. Al comma 1 bis dell’articolo 20 bis della l.r. 13/2003 le parole: “possono essere” sono sostitute dalla seguente: “sono”.



1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 13/2003 dopo le parole: “di volontariato” è aggiunta la seguente: “, sindacali”.



1. La Regione assicura l’espletamento di concorsi unici per l’assunzione, da parte degli enti del servizio sanitario regionale, di personale dirigente e non dirigente.
2. I concorsi unici sono articolati per categorie, profili o qualifiche.
3. La Giunta regionale definisce le modalità per l’attuazione del comma 1 ed individua gli enti del servizio sanitario regionale incaricati di espletare i singoli concorsi unici.
4. In sede di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.



1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, con riferimento agli enti del servizio sanitario regionale, linee di indirizzo finalizzate a superare le disparità relative al trattamento economico accessorio per il personale che svolge le medesime attività.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. Sono abrogati:
a) l’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
b) la legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 32).



1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.