Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 maggio 2017, n. 17 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno” |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 maggio 2017, n. 58 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2013)
Art. 2 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 5/2013)
Art. 3 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2013)
Art. 4 (Modifica all’articolo 15 della l.r. 5/2013)
Art. 5 (Modifica all’articolo 16 della l.r. 5/2013)
Art. 6 (Modifica all’articolo 20 della l.r. 5/2013)
Art. 7 (Disposizioni di attuazione)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 5/2013)
Art. 3 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2013)
Art. 4 (Modifica all’articolo 15 della l.r. 5/2013)
Art. 5 (Modifica all’articolo 16 della l.r. 5/2013)
Art. 6 (Modifica all’articolo 20 della l.r. 5/2013)
Art. 7 (Disposizioni di attuazione)
Art. 8 (Invarianza finanziaria)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) dopo le parole “delle piante tartufigene” sono aggiunte le seguenti: “e la valorizzazione delle tartufaie controllate gestite da enti pubblici”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2013 le parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
“4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:
a) 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell’articolo 3;
b) 30 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell’articolo 2.”.
1. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 5/2013 è abrogato.
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 5/2013 è aggiunto il seguente periodo: “La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i sei ettari, elevabili a venticinque ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, riconducibili a particelle catastali contigue.”.
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 5/2013 le parole: “e comporta la confisca del prodotto” sono sostituite dalle seguenti: “e comporta, in sede di accertamento, la confisca del prodotto e il ritiro del tesserino”.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede alla riperimetrazione delle tartufaie controllate riconosciute precedentemente.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.