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Atto:LEGGE REGIONALE 10 luglio 2017, n. 22
Titolo:Modifica alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”
Pubblicazione:( B.U. 20 luglio 2017, n. 78 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. L’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Procedimento)
1. Le proposte di cui al comma 2 dell’articolo 11 e quelle sulle quali il Consiglio regionale richiede parere ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all’assegnazione alle competenti Commissioni consiliari. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che il parere sia stato espresso, si può prescindere dallo stesso.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce altresì le ulteriori modalità di consultazione del Consiglio delle autonomie locali in sede di Commissione.
4. Gli articoli relativi alle proposte di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 difformi dal parere del Consiglio delle autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell’articolo 11 è espresso nel termine di venti giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, dal Presidente della Giunta. Il Presidente può altresì prorogarlo, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini, la Giunta regionale può adottare l’atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.
6. Copia degli atti di cui al comma 3 dell’articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.”.



1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.