Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 marzo 1977, n. 9
Titolo:Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche
Pubblicazione:( B.U. 04 aprile 1977, n. 21 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Farmacie
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino alla adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallo art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.

Sommario




Art. 1

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Marche è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2

Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per una durata complessiva non inferiore a 36 ore e non superiore a 44 ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo di chiusura pomeridiana.
Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della Regione restano aperte per una durata complessiva non inferiore a 32 ore e non superiore a 40 ore diurne settimanali.
Entro i predetti limiti, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura è disposta dal medico provinciale su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 3

Le farmacie urbane e rurali, non di turno, non sono aperte al pubblico nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.
Le farmacie aperte per servizio di turno domenicale osservano un giorno di riposo settimanale stabilito ai sensi dell'art. 8 della presente legge.
Il turno per festività infrasettimanale non dà luogo a giorno di riposo a titolo di recupero.

Art. 4

Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2 nei giorni feriali il servizio farmaceutico è assicurato:
a) nei capoluoghi di provincia e nelle città con popolazione superiore a 20.000 abitanti e con più di 4 farmacie: a turno e a battenti aperti;
b) nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata;
c) nei comuni con una sola farmacia o con farmacie rurali: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.


Art. 5

Nei giorni festivi il servizio sarà svolto:
a) nei comuni con più di 20.000 abitanti e con più di 4 farmacie: turno a battenti aperti senza intervallo pomeridiano;
b) nei comuni con meno di 20.000 abitanti e con più di una farmacia: turno a battenti aperti con intervallo pomeridiano a battenti chiusi;
c) nei comuni o frazioni con una sola farmacia o con farmacie rurali: a turno con le farmacie più vicine a battenti aperti fino alle ore 13 e a battenti chiusi dopo le ore 13.


Art. 6

Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino il servizio farmaceutico sarà assicurato:
a) nei capoluoghi di provincia e città con popolazione superiore a 30 mila abitanti a turno da tutte le farmacie private e pubbliche a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata fino all'apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie e il comune competente per territorio;
b) negli altri comuni con più di una farmacia a turno e a battenti chiusi, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie e il comune competente per territorio;
c) nei comuni con una sola farmacia e con farmacie rurali a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.


Art. 7

Per chiamata, agli effetti dell'articolo precedente, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

Art. 8

Ferma restando la durata giornaliera complessiva di apertura determinata a norma del precedente art. 2, gli orari relativi all'apertura e alla chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie nonché ai turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, e sentito l'ufficiale sanitario del comune.

Art. 9

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, anche se appartenenti a enti pubblici osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni di norma consecutivi secondo modalità e turni stabiliti ai sensi dell'art. 2.

Art. 10

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante i giorni e le ore di chiusura della farmacia stessa.

Art. 11

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti ai sensi delle precedenti disposizioni emanano i provvedimenti di loro spettanza.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.