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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2017, n. 5
Titolo:Caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera f), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia dell’ordinamento della Polizia locale)
Pubblicazione:( B.U. 02 novembre 2017, n. 116 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Polizia locale – Agenti di vigilanza
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1217 del 23/10/2017.

Sommario





1. Questo regolamento disciplina le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale al fine di garantirne la necessaria omogeneità nel territorio regionale, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n.1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale).


1. Le attività di polizia locale vengono svolte con l’ausilio di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio.
2. Per determinate attività o specifici impieghi è possibile utilizzare anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali, carri attrezzi, autobotti, autoscale, automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia, elicotteri.
3. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale l’utilizzo immediato in condizioni di stabilità e sicurezza anche durante il movimento.
4. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai corpi e ai servizi sono determinate nell’Allegato A, sezione I.
5. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea. Le livree dei veicoli sono determinate nell’Allegato A, sezione II.
6. E’ fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità istituzionali.



1. Gli strumenti operativi di cui all’Allegato B consentono l’espletamento dei compiti istituzionali dei corpi e dei servizi con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori.
2. L’ente di appartenenza individua, in base alle proprie esigenze, gli strumenti operativi necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali tra quelli previsti.



1. L’assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi, da utilizzare solo per ragioni di servizio, nonché le rispettive modalità d’impiego e di utilizzo sono disciplinate dall’ente di appartenenza.



1. Questo regolamento si applica ai veicoli e agli strumenti operativi acquistati o immatricolati dalla data della sua entrata in vigore.



Allegati

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