Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 novembre 2017, n. 33
Titolo:Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.
Pubblicazione:( B.U. 30 novembre 2017, n. 126)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige nel BUR n. 129 del 07/12/2017


Sommario





1. Al comma 4 dell’articolo 7 della la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) dopo le parole: “di cui all’articolo 9” sono inserite le seguenti: “nonché i CEA, Centri di educazione ambientale, riconosciuti dalla Regione”.


1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006, le parole: “e residenze d’epoca” sono sostituite dalle seguenti: “, residenze d’epoca e condhotel”.
2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
“5 ter. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e non può in alcun modo beneficiare degli aumenti di cubatura riservati dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2006 le parole: “e campeggi” sono sostituite dalle parole: “, campeggi e Marina Resort”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 9/2006 sono inseriti i seguenti:
“6 bis. Sono Marina Resort ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.
6 ter. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, determina i requisiti che devono possedere i Marina Resort, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.”.



1. Al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 9/2006 dopo le parole “in custodia” sono inserite le parole: “, anche nella medesima piazzola,”.



1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 9/2006 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle parole: “comma 4”.



1. Il comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Alle guide turistiche si applica quanto previsto dall’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 2013).”.



1. Al comma 7 dell’articolo 58 della l.r. 9/2006 le parole: “e versato il deposito cauzionale di cui all’articolo 63” sono soppresse.



1. Il comma 1 bis dell’articolo 62 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
“1 bis. Per la vendita dei pacchetti turistici si applica quanto previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).”.



1. Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


1. La Giunta regionale determina i requisiti indicati al comma 6 ter dell’articolo 11 della l.r. 9/2006, come modificato dall’articolo 3, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
2. Sono abrogati:
a) il comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 9/2006;
b) i commi 2 e 3 dell’articolo 49 della l.r. 9/2006;
c) il comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 9/2006.