Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 36
Titolo:Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”.
Pubblicazione:( B.U. 28 dicembre 2017, n. 138 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario





1. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:
“4 quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):
a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili;
b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.”.



1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis (Registro regionale degli allevatori)
1. E’ istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia, il registro regionale degli allevatori di cui al comma 1 dell’articolo 7. Il registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed è aggiornato annualmente.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/1997 è sostituito dai seguenti:
“1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o trenta cuccioli per anno.
1 bis. Non è qualificabile come allevamento ai sensi del comma 1 la detenzione, per esclusive finalità amatoriali o di compagnia o d’affezione, di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o di un numero di cuccioli inferiore a trenta per anno.”.


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:
“1 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e, in particolare, per i controlli relativi all’inserimento del microchip identificativo previsto dall’articolo 8, i Comuni e l’ASUR promuovono convenzioni con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.”.



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta le deliberazioni previste dal comma 4 quater dell’articolo 2 e dall’articolo 6 bis della l.r. 10/1997, come inseriti dagli articoli 1 e 2.
2. I Comuni singoli o associati e le Unioni Montane, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, promuovono l’adozione del protocollo di cui al comma 4 quater dell’articolo 2 della l.r. 10/1997, come inserito dall’articolo 1, da parte dei gestori di canili convenzionati.