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Atto:LEGGE REGIONALE 09 febbraio 2018, n. 2
Titolo:Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale.
Pubblicazione:( B.U. 09 febbraio 2018, n. 14)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige nel BUR n. 15 del 15/02/2018


Sommario





1. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) dopo le parole: “della Regione” sono aggiunte le seguenti: “o di personale di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
2. Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 le parole: “di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o” sono soppresse.
3. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 le parole: “nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8” sono soppresse.
4. Al comma 9 bis dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 le parole: “gruppo o suoi delegati” sono sostituite dalle seguenti: “Consiglio o suo delegato”.
5. Il comma 9 ter dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 è abrogato.


1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è abrogato.


1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: “versato successivamente” sono aggiunte le seguenti: “fatti salvi coloro che, nello stesso anno, conseguono l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di pubblico esame sostenuto successivamente alla data del 30 giugno”.
2. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 7/1995 le parole: “nominata dalla provincia” sono sostituite dalla parola: “regionale”.
3. Il comma 10 dell’articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
“10. E’ istituita una commissione regionale in ogni territorio in cui è presente un ufficio territoriale della struttura regionale competente in materia di caccia. Ogni commissione è nominata dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni, ed è composta da:
a) un funzionario regionale competente in materia faunistico venatoria, che ne assume la presidenza;
b) tre componenti, di cui almeno uno laureato in biologia o scienze naturali o scienze forestali esperto in fauna omeoterma, sentite le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste;
c) quattro componenti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;
d) un dipendente della Regione con funzioni di segretario.”.

4. Il comma 13 dell’articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
“13. E’ incompatibile il ruolo di componente di commissione con quello di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale.”.

5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 la cifra: “51” è sostituita dalla cifra: “49”.
6. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 la cifra: “2” è sostituita dalla cifra: “4”.




1. All’alinea del comma 6 dell’articolo 31 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero) le parole: “entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive” sono soppresse.




1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 5 (Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare) le parole: “rivolte alla raccolta delle eccedenze di produzione e alla ridistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri ed emarginati” sono sostituite dalle parole: “promosse dalla fondazione Banco Alimentare” e le parole: “fondazione Banco alimentare” sono sostituite dalle parole: “fondazione stessa”.




1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Istituzione del Centro ittiogenico regionale)
1. E’ istituito il Centro ittiogenico regionale con sede a Cantiano (PU). La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri relativi al funzionamento del Centro.”.



1. La rubrica del Capo VI del Titolo II della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è sostituita dalla seguente: “Assistenza tecnica e società partecipate preposte allo sviluppo economico”.
2. Al Capo VI del Titolo II della l.r. 20/2003, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25 bis (Partecipazioni societarie della Regione)
1. La Regione assicura la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge anche tramite la partecipazione a società che: 
a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti  e processi produttivi, attraverso programmi di ricerca tecnologica e sperimentazione applicata;
b)  favoriscono la crescita economico e sociale  del territorio marchigiano  attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e di supporto all'internazionalizzazione;
c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti;
d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese, persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchigiano;
e)  supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali tematici. 
2. Per le finalità indicate al comma 1, ai sensi  del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è assicurata la partecipazione regionale ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) nonché, attraverso la società Sviluppo Marche S.r.l., alle seguenti società:
a) Meccano spa;
b) Consorzio del Mobile Società Consortile per azioni - Centro di servizi reali al sistema mobiliero marchigiano - Cosmob spa.
3. I piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche indicati all'articolo 20  del d.lgs. 175/2016 assicurano comunque il perseguimento degli obiettivi previsti al comma 1.
4. La Giunta regionale è autorizzata  a porre in essere gli atti necessari  all'attuazione di quanto previsto al comma 2.".



1. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è aggiunto il seguente:
“9 bis. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite in qualunque periodo dell’anno alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo le modalità definite dal Comune. Per particolari situazioni che facciano ritenere la necessità di un parere igienico-sanitario, il Comune può richiedere la presenza di personale sanitario. Alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie si applica la normativa statale vigente.”.





1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del sistema regionale del servizio civile) è inserito il seguente:
“3 bis. I progetti possono riguardare anche sperimentazioni di durata inferiore a quella stabilita dalla lettera c) del comma 3.”.



1. La rubrica dell’articolo 21 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituita dalla seguente: “Attività ricettive rurali e residenze d’epoca extra-alberghiere”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Sono residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3 ter. Le attività ricettive rurali e le residenze d’epoca extra-alberghiere possono offrire le attività accessorie di cui all’articolo 18.”.




1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) dopo le parole: “è concessa” sono inserite le parole: “per importi superiori ad euro 100”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 19/2007 è inserito il seguente:
“2 bis. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:
a) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;
b) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 19/2007 è abrogato.



1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), le parole: “un anno” sono sostituite dalle parole: “due anni”.




1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 (Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche), è aggiunto in fine il seguente periodo: “Non essendosi verificate nel 2017 tutte le condizioni necessarie all’erogazione del contributo di cui all’articolo 3 di questa legge si autorizza per la medesima finalità, per l’anno 2018, in sostituzione della relativa spesa non più effettuata, la spesa massima di euro 20.000.000,00. La copertura è garantita per euro 7.280.000,00 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 10, Programma 4, e per euro 12.720.000,00 dalla contestuale riduzione delle risorse già iscritte a carico delle seguenti Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018/2020:
a) riduzione di euro 6.950.000,00 della Missione 1, Programma 04;
b) riduzione di euro 3.770.000,00 della Missione 20, Programma 03;
c) riduzione di euro 2.000,000,00 della Missione 50, Programma 01.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 13/2017 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Non essendosi verificate nel 2017 tutte le condizioni necessarie all’erogazione del contributo di cui all’articolo 4 di questa legge si autorizza per la medesima finalità, per l’anno 2018, in sostituzione della relativa spesa non più effettuata, la spesa di euro 1.050.000,00. La copertura è garantita dalla equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 01, Programma 04.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 13/2017 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. L’efficacia di questa legge è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla condizione che non intervenga il fallimento della società Aerdorica.
4 ter. Alla Tabella A di cui all’allegato 18 alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020), alla voce “LR 13 – 07/04/2017” della colonna “LEGGE” l’importo “2.000.000,00” della spesa autorizzata di cui alla colonna “2018” è sostituito dal seguente: “23.050.000,00”.




1. L'articolo 6 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge i lavori di cui all'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducono modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa da quella originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della medesima.”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2018 è abrogata.
3. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 4.".



1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), nell’annualità 2018 è inserita la voce: Missione 10 – Programma 5 – Contributo straordinario alla Provincia di Fermo per la rotatoria intersezione tra le strade SP 157 Girola e SP 239 ex 210 Fermana-Faleriense in Località Molino-Girola del Comune di Fermo: euro 50.000,00. Contestualmente è ridotta del medesimo importo l’autorizzazione di spesa per l’anno 2018 contenuta nella Tabella C alla Missione 10 – Programma 5 “Trasferimenti ad Anas per la manutenzione ordinaria delle strade CNI/17”.



1. Dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 e 14 di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, valutati in euro 20.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 16 ”Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” - Programma 02 “Caccia e pesca”, ed equivalente contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” del bilancio di previsione 2018/2020; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 pari ad euro 21.050.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante impiego degli stanziamenti iscritti nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 04 “Altre modalità di trasporto” la cui copertura è garantita nel modo seguente:
a) per euro 7.280.000,00 mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 04 “Altre modalità di trasporto”;
b) per euro 8.000.000,00 mediante contestuale equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi generali”;
c) per euro 3.770.000,00 mediante equivalente contestuale riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi”;
d) per euro 2.000.000,00 mediante contestuale equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 50 “Debito pubblico” - Programma 01 “Quota ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 pari ad euro 50.000,00, si provvede per l'anno 2018 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 05 “Viabilità ed infrastrutture stradali” del bilancio di previsione 2018/2020.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.



1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale una proposta di legge di riordino della disciplina delle aree naturali protette entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. L’attuale incarico del commissario straordinario dell’Ente Parco regionale del Conero, istituito dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell’ente Parco regionale del Conero), dura fino alla data di entrata in vigore della legge regionale indicata al comma 1 e comunque non oltre diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La corresponsione dei contributi ai soggetti nefropatici di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica), abrogata dalla legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), nel periodo intercorrente tra l’abrogazione medesima e l’entrata in vigore dei nuovi livelli essenziali di assistenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2017, n. 716, segue i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale abrogata.
4. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 6 (Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata) è abrogato.




1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.