Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1 |
Titolo: | Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati". |
Pubblicazione: | ( B.U. 15 febbraio 2018, n. 15 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Strutture assistenziali |
Note: | Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 69 del 30/01/2018. |
Sommario
1. Questo regolamento definisce le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 21/2016 sono definite le tipologie di strutture riportate nei seguenti allegati:
a) Allegato A: Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016);
b) Allegato B: Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016);
c) Allegato C: Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione e strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente (articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2016);
d) Allegato D: Stabilimenti termali (articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2016);
e) Allegato E: Studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento (articolo 7, comma 2, della l.r. 21/2016).
3. Con riferimento alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 21/2016, la Giunta regionale raccoglie annualmente le richieste da parte dei Comuni di ulteriori specifiche tipologie di strutture sociali di interesse regionale e presenta all'Assemblea legislativa una proposta di integrazione di questo regolamento con specifico allegato contenente l'individuazione di ulteriori tipologie di strutture sociali di interesse regionale. La Giunta regionale aggiorna, altresì, le deliberazioni previste alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2016.
1. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente Commissione assembleare, le eventuali modifiche agli allegati che si rendano necessarie per dare attuazione alla normativa statale o regionale sopravvenuta.
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