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Atto:LEGGE REGIONALE 31 marzo 1977, n. 11
Titolo:Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 aprile 1977, n. 21)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

I consultori familiari sono un servizio a carattere territoriale, da istituire su tutto il territorio regionale nell'ambito delle unità locali dei servizi sociali e sanitari.
L'istituzione dei consultori familiari è finalizzata al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della L. 29.7.1975, n. 405, e cioè:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.

Le finalità di cui ai commi precedenti sono integrate dagli interventi nel settore della maternità e dell'infanzia previsti dalla L.R. 21.5.1975, n. 40 nonché dall'art. 4 della L. 23.12.1975, n. 698.

Art. 2

I consultori familiari sono istituiti dai comuni singoli o associati.
Possono altresì essere istituiti e gestiti da enti pubblici e privati, da istituzioni che abbiano finalità sociali e assistenziali senza scopo di lucro a norma dell'art. 2 della L. 29.7.1975, n. 405.

Art. 3

I comuni singoli o associati promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo favorendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso rappresentanze femminili, organismi di base e formazioni sociali presenti nel territorio.
L'organismo di gestione del consultorio riferisce periodicamente per discutere con la popolazione del territorio di utenza sugli indirizzi programmatici e sull'attività svolta.
Gli enti gestori approvano il regolamento dei servizi consultoriali.

Art. 4

Le Unità sanitarie locali provvedono al coordinamento delle attività consultoriali e di queste con quelle degli altri servizi esistenti nel territorio.
Per il funzionamento del consultorio esse si avvalgono anche delle altre strutture socio-sanitarie comunali e consortili adottando, se necessario, i provvedimenti di ristrutturazione nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale.
Le unità sanitarie locali per il raggiungimento delle finalità del consultorio possono avvalersi, altresì, dell'apporto culturale e scientifico delle università e di altri istituti specializzati.
Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni, i compiti e le finalità di cui ai commi precedenti sono assicurati dai comuni singoli o associati che abbiano istituito il servizio consultoriale.

Art. 5

Il consultorio provvede a realizzare, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, i seguenti interventi:
a) le iniziative dirette a promuovere l'informazione e l'educazione sociale e sanitaria della popolazione per i problemi della sessualità, per la procreazione libera e consapevole, per la maternità e la paternità responsabile, per l'armonico sviluppo psicofisico dei figli e per la realizzazione della vita familiare sia in riferimento ai rapporti della coppia che alla tematica minorile con particolare riguardo alle condizioni sociali e ambientali;
b) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile, per i problemi del singolo e dei rapporti interpersonali, della coppia e della famiglia;
c) la consulenza di genetica medica per la prevenzione della patologia ereditaria;
d) l'informazione e l'educazione sessuale, in particolare verso i giovani, anche in collaborazione con gli organi collegiali della scuola e di altre istituzioni sociali e culturali, e la divulgazione di elementi utili a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando metodi e farmaci adatti a ciascun caso;
e) la somministrazione, su prescrizione medica, dei mezzi necessari per consentire il conseguimento delle finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose e della integrità fisica degli utenti;
f) la prevenzione ed eventuali cure di base dei fattori sociali e patologici connessi con la sessualità e con la fertilità ;
g) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria alla gestante, alla madre e al bambino nel periodo precedente e successivo al parto anche ai fini della diagnosi precoce delle eventuali minorazioni del prodotto del concepimento;
h) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto;
la indicazione dei servizi specializzati qualora si rilevino gravidanze a rischio anche ai fini della prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza;
i) informazione sui casi in cui l'interruzione della gravidanza è consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti e idonei a intervenire;
assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti;
l) la collaborazione con l'autorità giudiziaria in ordine ai problemi dell'adozione, dell'affidamento familiare della coppia, nonché della eventuale salvaguardia dei diritti morali ed economici dei minori e, più in generale, in ordine alle problematiche di cui alle leggi 19.5.1975, n. 151 e 22.12.1975, n. 685.

Il consultorio familiare attua gli opportuni collegamenti con le strutture di cura e riabilitazione operanti nel territorio allo scopo di assicurare la organicità e completezza degli interventi.
Il consultorio, inoltre, attua nell'ambito delle proprie finalità, tutte le occorrenti forme di collaborazione con gli enti e gli operatori pubblici sociali, sanitari e scolastici operanti nella zona.

Art. 6

Nel consultorio operano:
a) almeno quattro laureati o specializzati rispettivamente in ginecologia, pediatria, psicologia e pedagogia;
b) almeno un assistente sociale, a tempo pieno, con funzioni anche di coordinamento del lavoro di gruppo;
c) almeno un assistente sanitario oppure un'ostetrica o un infermiere professionale, o comunque personale socio-sanitario specializzato, a tempo pieno.

Gli operatori del consultorio organizzano il lavoro collegialmente e secondo il metodo di gruppo; mantengono collegamenti con i servizi sanitari e sociali, ivi comprese le strutture scolastiche.
I consultori pubblici ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli interventi e della somministrazione dei mezzi necessari che non possono essere forniti dalle strutture del consultorio, si avvalgono anche del personale dei presidi socio-sanitari operanti nel territorio della Regione.
Il personale di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo è reperito in via prioritaria tra quello in servizio presso gli enti locali o altri enti pubblici.
Il consultorio può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.
Lo svolgimento dei servizi amministrativi e generali è assicurato dal personale degli enti locali e della Regione.

Art. 7

Nel quadro dei programmi di aggiornamento permanente degli operatori sociali e sanitari, la Regione promuove e organizza attività di formazione del personale operante nell'ambito del servizio di cui alla presente legge; assicura in particolare iniziative per l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo.
A tal fine si avvale anche della collaborazione delle università, degli ospedali, di altri istituti scientifici, del personale già specializzato dei consultori.
Il programma di cui all'art. 10 determina il piano delle attività di formazione di cui al presente articolo e le relative modalità di finanziamento, secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'art. 10 della presente legge, nonché i casi e i modi nei quali la frequenza delle attività di qualificazione e di aggiornamento è compresa fra gli obblighi di servizio del personale.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma dei corsi e le relative modalità di svolgimento, determinando anche il numero delle ore destinate alla teoria e alla pratica.

Art. 8

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i comuni singoli o associati, per gli obiettivi di cui alla presente legge, si avvalgono di tutti i propri presidi, strutture, attrezzature e servizi sanitari, anche con le necessarie ristrutturazioni.
Essi possono altresì stipulare convenzioni con istituzioni, enti pubblici e privati che abbiano finalità socio-sanitarie senza scopo di lucro e i cui interventi rientrino nei loro programmi.

Art. 9

Le istituzioni e gli enti pubblici o privati di cui all'art. 2 lett. b) della L. 29.7.1975, n. 405, che intendono istituire consultori familiari debbono chiedere l'autorizzazione alla Regione.
L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:
a) che sia richiesta da istituzioni o enti pubblici, diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria, o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lucro;
b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della Regione, l'organico e le figure professionali di cui all'art. 6 della presente legge e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della L. 29.7.1975, n. 405;
c) che siano assicurati alla stessa stregua dei consultori istituiti dai comuni o da loro associazioni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle attività di carattere medico nei limiti previsti dall'art. 5 della presente legge;
d) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori nonché il nominativo del coordinatore del gruppo di lavoro operante nel consultorio ai sensi dell'art. 6;
e) che il personale abbia frequentato o frequenti i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;
f) che sia prevista nel regolamento, da allegare alla richiesta di autorizzazione, di cui al precedente art. 3, la gestione sociale del servizio.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.
Con la stessa modalità si procede alla revoca della autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.

Art. 10

Il consiglio regionale, in ottemperanza all' art. 6 della legge 29.7.1975, n. 405, nell' ambito della programmazione nel settore socio-sanitario, approva, su proposta della giunta, il programma annuale entro il 30 novembre, da valere per l' anno successivo, sulla base delle proposte dei comuni singoli o associati, delle esigenze di articolazione territoriale del servizio e delle eventuali iniziative di altri enti pubblici o privati che intendano usufruire dei finanziamenti pubblici.
Entro il 30 aprile la giunta regionale emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, contestualmente alla domanda di finanziamento, entro il 30 giugno di ciascun anno dai soggetti legittimati a istituire consultori.
Il programma regionale indica, in relazione alla necessità dei singoli consultori e al contesto sociale in cui operano:
a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dei tempi di presenza di ciasun operatore;
b) gli indirizzi in ordine alla organizzazione del servizio pubblico;
c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;
d) i criteri di attuazione e di finanziamento dell' attività di formazione di cui all' art. 7;
e) i criteri di ripartizione e le relative modalità di erogazione da parte della Regione delle disponibilità finanziarie. In particolare, il programma deve individuare, sulla base dei criteri indicati nel primo comma del presente articolo, il numero dei consultori necessari per ogni comprensorio, la loro localizzazione, i soggetti titolari e le caratteristiche tecniche della loro gestione e la misura dei contributi regionali.

I contributi regionali sono accordati, nell'ambito di ciascuna unità locale dei servizi sanitari e sociali e a parità di condizioni, secondo i seguenti criteri:
1) ai comuni singoli o associati, ove la loro dimensione demografica e territoriale sia in grado di soddisfare l' area di utenza prevista dal piano annuale, che istituiscano o gestiscano il consultorio familiare, conformemente alle indicazioni contenute nel programma regionale;
2) agli organismi ed enti pubblici e privati che assumano l' obbligo di assicurare le prestazioni del consultorio alle popolazioni residenti nell' area di utenza individuata dal programma regionale.

Ai consultori istituiti da organismi o enti privati è assegnato dalla Regione il 15 per cento del finanziamento attribuito alla Regione stessa dallo Stato a norma della legge 29.7.1975, n. 405.
I consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati, regolarmente autorizzati, assicurano, ai sensi dell' art. 2, lett. c) della legge 29.7.1975, n. 405 il loro servizio alla collettività mediante convenzione con gli enti sanitari operanti nel territorio.
Le convenzioni sono approvate dalla giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal programma regionale.

Art. 11

L'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici, compresi gli anti-concezionali, è assunto a norma di legge, dall'ente cui compete la assistenza farmaceutica.
Tutte le prestazioni rese dai consultori pubblici e da quelli convenzionati con comuni e loro associazioni, nell'ambito del servizio istituito con la presente legge, sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri anche dimoranti temporaneamente in un comune delle Marche.
I relativi oneri sono a carico dell'ente che gestisce il consultorio salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.
Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri, da laboratori provinciali di igiene e profilassi e da centri di ricerca pubblici sottoposti alla potestà normativa e regolamentare della Regione, nonché da enti mutualistici o da altri enti pubblici, su richiesta del consultorio e per la realizzazione delle proprie finalità, sono a carico dell'ente competente a erogare l'assistenza sanitaria.
Per dette prestazioni comunque nessun onere può essere messo a carico dell'ente che gestisce il consultorio.
La giunta, con propria deliberazione, sentito il comitato regionale di coordinamento, di cui alla L.R. 19.5.1975, n. 32, stabilisce d'intesa con gli enti interessati le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative relative alle prestazioni di cui al presente articolo.

Art. 12

Le convenzioni a qualsiasi titolo esistenti, tuttora in atto e trasferite dall'ONMI agli enti locali ai sensi della L. 23.12.1975, n. 698, cessano di avere vigore nel momento in cui viene istituito il servizio previsto dalla presente legge.

Art. 13

La vigilanza tecnico sanitaria del servizio di cui alla presente legge è affidata alle unità locali dei servizi sociali e sanitari.
Fino alla loro costituzione la vigilanza di cui al comma precedente è esercitata dalla giunta regionale.
Ciascun consultorio familiare trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente contenente altresì le informazioni relative alle strutture e alla loro funzionalità.
La giunta regionale, entro il 30 giugno, trasmette al consiglio una relazione informativa sull'andamento del servizio espletato dai consultori familiari.

Art. 14

Il consultorio familiare assicura la riservatezza sui casi trattati e sulle informazioni ricevute.
Gli operatori del consultorio, consapevoli della delicatezza del proprio compito, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio.
A nessuno e per nessun motivo può essere rilasciata copia delle cartelle personali o attestazioni di qualsiasi genere; ai soli interessati possono essere rilasciati i dati clinici di laboratorio che comunque si riferiscano soltanto alla situazione sanitario-organica.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con medici, ambulatori e centri diagnostici e di cura.
Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda non contenga le generalità e ogni dato che valga alla loro identificazione.
La giunta regionale approva il modello di scheda-tipo cui debbono uniformarsi tutti i consultori pubblici e privati.

Art. 15

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) con la quota attribuita alla Regione Marche ai sensi della L. 29.7.1975, n. 405;
b) con l'utilizzazione di una quota parte dello stanziamento autorizzato dalla L.R. 21.5.1975, n. 40;
c) con una quota parte dell'assegnazione di cui alla L. 23.12.1975, n. 698.

Le quote di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono stabilite, annualmente, con legge di approvazione del bilancio.
Per l'anno 1977, è autorizzata, per le finalità di cui alla presente legge, la spesa di L. 1.100 milioni di cui L. 670 milioni per le spese di primo impianto dei consultori familiari e L. 430 milioni per la gestione.
I fondi occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritti, per l'anno 1977, a carico del capitolo 1423301 che viene istituito nello stato di previsione della spesa - titolo I - rubrica IV - con la denominazione “Contributi per l'istituzione e funzionamento dei consultori familiari" e con lo stanziamento di competenza di L. 1.100 milioni e con lo stanziamento di cassa di pari importo e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri per l'anno 1977 pari a L. 1.100 milioni si provvede:
a) quanto a L. 494.021.340 con le disponibilità del “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte corrente" - capitolo 1147001 del bilancio 1976 - utilizzato ai sensi dell'art. 13 - quinto comma - della L. 19.5.1976, n. 335 e della L. 27.2.1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 “Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa";
b) quanto a L. 331.918.690, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700102 del bilancio 1977 - partita n. 1 dell'elenco n. 4 - “Contributi per l'istituzione e funzionamento dei consultori familiari";
c) quanto a L. 274.059.970 mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1431201 del bilancio 1977 “Spese e contributi per l'esercizio delle funzioni già di competenza ONMI" (art. 10 L. 23.12.1975, n. 698).



La giunta regionale, per l'anno 1977, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in ordine alle procedure che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di potere usufruire dei contributi di cui alla presente legge.
La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi sessanta giorni.
Il programma relativo al 1977 è predisposto dalla giunta regionale e trasmesso al consiglio regionale entro quaranta giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.