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Atto:LEGGE REGIONALE 08 maggio 2018, n. 9
Titolo:Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”.
Pubblicazione:( B.U. 10 maggio 2018, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM) è sostituito dal seguente:
“5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. L’incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l’incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.”.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.




1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.