Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 11
Titolo:Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attivitŕ e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”.
Pubblicazione:( B.U. 24 maggio 2018, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è inserito il seguente:
“Art. 9 bis (Sale del commiato)
1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato secondo le modalità stabilite dal regolamento indicato all'articolo 11 e dalle disposizioni del presente articolo.
2. I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell’area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta.
3. Sino all' adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate esclusivamente nelle zone omogenee D e F, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).”.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.