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Atto:LEGGE REGIONALE 17 maggio 2018, n. 16
Titolo:Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 “Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo”.
Pubblicazione:( B.U. 31 maggio 2018, n. 45 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. Al numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l’istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l’occupazione nel settore agricolo) dopo la parola: “valorizzazione” sono inserite le seguenti: “dei prodotti e”.



1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
“3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca:
a) le imprese agricole singole o associate di cui all’articolo 2135 del Codice civile;
b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
c) gli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio);
d) le cooperative sociali operanti in agricoltura di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale);
e) i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale di cui all’articolo 30 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura);
f) i soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) che svolgono attività agricola;
g) i soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).”.

2. Dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 11/2015 sono aggiunte le seguenti:
“c bis) soggetti che integrano in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola, condotta secondo i criteri biologici, la fornitura di servizi di ristorazione collettiva, così come definiti dalla normativa statale e regionale vigente;
c ter) soggetti che operano nelle attività di cui alla lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. 112/2017, che svolgono attività agricola-zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l’inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Il soggetto assegnatario si impegna a non affittare o concedere a qualsiasi titolo a terzi i terreni e i beni oggetto dell’assegnazione. Il mancato rispetto di questo impegno determina la decadenza dall’assegnazione.”.



1. L'articolo 5 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I terreni ed i beni di cui al comma 2 dell'articolo 2, che al momento dell'istituzione della Banca regionale della terra risultano legittimamente già affidati, permangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione relativa all'impiego dei beni inseriti nella Banca e ai risultati ottenuti in termini di occupazione nell'anno precedente.".




1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.