Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 05 giugno 2018, n. 20
Titolo:Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.
Pubblicazione:( B.U. 07 giugno 2018, n. 47 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'”) è sostituito dal seguente:
"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:
a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.”.



1. La legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'”) è abrogata.



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.




1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.