Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 giugno 2018, n. 23
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)”.
Pubblicazione:( B.U. 05 luglio 2018, n. 58 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è inserito il seguente:
“1 bis. La rappresentanza nel Consiglio delle autonomie locali può corrispondere ad un’unica tipologia di ente locale. In caso di sovrapposizione tra componenti di diritto e componenti eletti va esercitata un’opzione nei trenta giorni successivi la nomina.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“3. Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa alla Giunta per il regolamento di cui all’articolo 43 del regolamento interno del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra attività del Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 4/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Le proposte di cui al comma 2 dell’articolo 11 e quelle sulle quali il Consiglio regionale richiede parere ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all’assegnazione alle competenti Commissioni consiliari. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta della Commissione referente nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.”.





1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)) è sostituito dal seguente:
“1. Le proposte di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e quelle sulle quali l’Assemblea legislativa regionale richiede parere ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 sono trasmesse al CREL dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale contestualmente all’assegnazione alle competenti Commissioni assembleari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta della Commissione referente nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 è abrogato.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 le parole “, 2” sono soppresse.


1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.