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Atto:LEGGE REGIONALE 17 luglio 2018, n. 25
Titolo:

Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione.

Pubblicazione:( B.U. 26 luglio 2018, n. 64 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Prima modificata dall'art. 37, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 3, l.r. 2 luglio 2020, n. 25, poi abrogata dall'art. 11, l.r. 17 marzo 2022, n. 4.


Sommario





1. La Regione definisce nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente un percorso per l'applicazione e la diffusione del modello Impresa 4.0, che tenga conto delle caratteristiche socio-economiche del sistema produttivo, al fine di accrescere il potenziale competitivo dell'economia regionale e sostenere l'ammodernamento, il rilancio produttivo, l'attrazione di investimenti e la creazione di occupazione, in particolare attraverso la coniugazione delle tradizionali abilità e saperi del mondo manifatturiero ed artigianale con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate ICT e le nuove tecnologie abilitanti fondamentali, di seguito denominate KET.
2. La Regione ritiene strategico unire le nuove forme di Impresa 4.0 con l'economia circolare. In particolare, si pone l'obiettivo di abbandonare il concetto lineare di "produrre, consumare e scartare" per incentivare il concetto circolare "ridurre, riusare e riciclare", promuovendo una sinergia tra la ricerca e l'innovazione legate alle ICT e alle KET e l'applicazione trasversale dei metodi e degli strumenti dell'economia circolare. 
3. La Regione accompagna i processi di innovazione di cui ai commi 1 e 2 con programmi di formazione permanente finalizzati sia alla creazione delle nuove professionalità necessarie a sostenere il processo, sia rivolti ai lavoratori coinvolti, per consentirne ed agevolarne l'aggiornamento e l'eventuale riqualificazione culturale, professionale e tecnico, affinché non restino esclusi dal ciclo produttivo.


1. La Giunta regionale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto dei documenti di programmazione europei e statali, ed in coerenza con la Strategia di specializzazione, predispone il Piano Impresa 4.0. Innovazione, ricerca e formazione”, la cui validità copre un arco temporale di medio periodo e comunque non inferiore ai tre anni.
2. Il Piano è realizzato di concerto con il Comitato previsto all’articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) e tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalla struttura regionale competente per materia.
3. Il Piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale e può essere aggiornato periodicamente per essere adattato all’evolversi delle esigenze del settore.



1. Il Piano di cui all’articolo 2 definisce interventi per accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese presenti nel territorio regionale, attraverso lo sviluppo della manifattura innovativa, dei servizi connessi e dell’artigianato digitale, all’interno dei principi dell’economia circolare, e che mirano a:
a) trasformare parte del processo produttivo manifatturiero del territorio regionale in fabbricazione digitale attraverso l’utilizzo dell’ICT e delle KET;
b) integrare e connettere le catene di fornitura e subfornitura fino al cliente finale ed i prodotti con i servizi al fine di rispondere alle esigenze degli utenti;
c) diffondere la cultura digitale al fine di elevare conoscenze e competenze tecnologiche, anche attraverso la qualificazione e riqualificazione delle risorse umane;
d) sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
e) supportare e valorizzare nuovi modelli di business, anche in relazione al processo di servitizzazione della manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese;
f) promuovere la nascita nel territorio regionale di Digital Innovation Hub;
g) favorire modelli organizzativi di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo equilibrio vita/lavoro, benessere lavoratore, centralità della persona;
h) promuovere la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie digitali e additive, anche attraverso la creazione di FabLab.

2. Il Piano contiene:
a) lo studio di contesto che si articola in:
1) analisi e valutazione della realtà manifatturiera con l’individuazione, in particolare, degli aspetti specifici del sistema produttivo regionale nonché delle dimensioni delle imprese marchigiane e dell’evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;
2) identificazione dei principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione del nuovo modello Impresa 4.0 nel settore manifatturiero;
3) descrizione dello stato di attuazione degli interventi già attivati dalla Regione e delle eventuali criticità individuate rispetto a questi ultimi;
4) individuazione delle filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all’implementazione di Impresa 4.0, sulla base di analisi di studio che abbiano valutato l’impatto delle tecnologie digitali sui più rilevanti settori manifatturieri marchigiani, così da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità di intervento;
b) l’individuazione delle misure e degli strumenti di intervento che ne costituiscono il contenuto operativo;
c) l’individuazione dei beneficiari degli interventi;
d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi, degli ausili finanziari e per l’attribuzione di qualunque altro tipo di vantaggio economico previsto tra le misure e gli strumenti di intervento di cui alla lettera b);
e) la previsione di precisi obiettivi di semplificazione amministrativa e di riduzione di oneri amministrativi;
f) la stima delle risorse finanziarie da erogare alle imprese, comprensive dei contributi europei e statali;
g) l’individuazione delle strutture amministrative regionali competenti per materia che, nell’ambito dei compiti istituzionali loro assegnati, assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure e degli strumenti di intervento di cui alla lettera b);
h) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle misure e agli strumenti di intervento di cui alla lettera b).



1. Le misure e gli strumenti di intervento di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 devono essere volti a rilanciare la competitività del sistema economico della regione attraverso l’implementazione del nuovo modello Impresa 4.0 nell’ambito della produzione manifatturiera e dei servizi connessi, che coniughi i principi dell’economia circolare e assicuri un adeguato grado di formazione tecnica e culturale agli addetti impiegati e da inserire nel settore. In particolare le misure e gli strumenti di intervento sono rivolti a:
a) favorire l’implementazione di sistemi e modelli industriali per la produzione efficiente di prodotti personalizzati anche di alto valore aggiunto;
b) incentivare processi produttivi maggiormente sostenibili, utilizzando le tecnologie abilitanti come leva competitiva verso le tre dimensioni della sostenibilità economica, ambientale e sociale;
c) sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi in grado di valorizzare le persone e sviluppare le loro competenze, al fine di contribuire alla soddisfazione e al benessere dei lavoratori, grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative in cui persone e macchine cooperano sinergicamente;
d) sostenere lo sviluppo di sistemi produttivi ad alta efficienza, anche mediante l’utilizzo di strumenti integrati di manutenzione, controllo di qualità e logistica atti a supportare la produzione “zero difetti”;
e) supportare l’implementazione di nuovi sistemi produttivi evolutivi ed adattativi, ossia in grado di evolvere nel tempo e di adattarsi dinamicamente alle mutevoli condizioni di contesto, determinate dalla turbolenza della domanda, dalla rapidità dei cicli tecnologici e dalle dinamiche competitive;
f) promuovere l’introduzione delle nuove strategie di produzione e di gestione di filiere, coerenti con l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie abilitanti, incluse le tecnologie open source, utilizzando moderne soluzioni ICT per innovare la dimensione collaborativa, dinamica e adattiva; ciò anche mediante valutazioni strategiche di prodotto-processo-sistema, mantenendo e preservando originalità, specializzazione e contenuti culturali delle lavorazioni ad alto riconoscimento, apprezzabilità ed attrattività estera;
g) agevolare la ricomposizione delle specializzazioni settoriali e di filiera a livello nazionale e internazionale delle imprese di produzione e di servizi presenti nel territorio regionale;
h) promuovere la creazione di reti fra le imprese tradizionali consolidate sul territorio regionale e le start up innovative nonché le micro, piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo;
i) sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali in grado di favorire l’aggregazione del sistema industriale;
l) favorire la concreta integrazione fra prodotti e servizi anche nell’ottica della loro personalizzazione e fra imprese che erogano servizi a supporto del prodotto e della sua commercializzazione;
m) sviluppare nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare la sicurezza informatica delle imprese e dei cittadini, anche attraverso cambiamenti sistemici nei modelli organizzativi, al fine di prevenire e gestire i rischi connessi alla circolazione delle informazioni, alle transazioni e alle infrastrutture critiche;
n) favorire la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese.


1. La Regione, al fine di promuovere la nascita nel territorio regionale di Digital Innovation Hub, favorisce progetti di enti locali, centri di ricerca, organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, università, associazioni di categoria e di impresa, cluster tecnologici, incubatori e PMI che mettono a sistema le conoscenze scientifiche con le competenze e le esigenze di innovazione delle imprese al fine di:
a) agevolare la creazione di filiere digitali favorendo l’erogazione di servizi in grado di creare nuova competitività e crescita nei sistemi economici marchigiani;
b) favorire l’incontro e la connessione fra competenze tecniche e manageriali e competenze digitali evolute;
c) sostenere la messa a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di servizi digitali per facilitare i contatti con i clienti e gli investitori internazionali;
d) facilitare l’emersione di nuove idee imprenditoriali, di nuovi modelli di business e lo sviluppo di imprese in settori emergenti caratterizzati da elevata innovazione, anche nell’ambito della sicurezza informatica;
e) sostenere la costituzione di reti di imprese virtuali potenzialmente in grado di favorire l’aggregazione di un sistema industriale molto frammentato;
f) supportare le imprese nelle attività di pianificazione di investimenti innovativi e favorire l’accesso a strumenti di finanziamento pubblico e privato a livello regionale, nazionale e europeo.


1. La Regione promuove la conclusione di specifici accordi con i Comuni nonché con le associazioni di categoria e di impresa, con le associazioni culturali e cooperative territoriali nonché con le organizzazioni sindacali, per realizzare i laboratori di fabbricazione digitale, di seguito denominati FabLab, che permettano di sviluppare idee innovative e di realizzare prodotti altamente personalizzati e creativi attraverso le nuove tecnologie digitali.
2. Attraverso gli accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere, in comodato d’uso o comunque a titolo agevolato, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, per realizzare FabLab, anche quali nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della rivitalizzazione economica e sociale dei territori e dei centri urbani con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate.
3. La Regione promuove specifici accordi con i FabLab ed Academy aziendali già operativi nel territorio regionale, che risultino essere dotati di adeguate tecnologie digitali in chiave Impresa 4.0” e delle relative competenze professionali, al fine di attivare al loro interno percorsi formativi e di autoimprenditorialità.
4. La Regione favorisce inoltre la creazione di nuovi FabLab ed Academy aziendali attraverso il sostegno all’acquisizione di soluzioni ICT e strumentazione digitale in grado di innovare la dimensione collaborativa, dinamica ed adattiva dei processi produttivi.



1. La Regione sostiene i progetti promossi dalle associazioni di categoria e di impresa, dalle università, dagli istituti tecnici e dagli enti di formazione accreditati al fine di diffondere la cultura digitale mediante:
a) l’attivazione di percorsi formativi nell’ambito della formazione continua e permanente, sulle nuove tecnologie abilitanti 4.0 e le loro applicazioni nella manifattura, tenendo conto delle opportunità e minacce legate alla sicurezza informatica, al fine di adeguare i profili professionali di tecnici e lavoratori e di sviluppare nuove figure professionali;
b) la creazione di corsi di specializzazione e di dottorati di ricerca dedicati all’innovazione d’impresa 4.0, anche con riferimento alle tematiche della sicurezza informatica;
c) l’attivazione di borse di studio e tirocini per giovani diplomati, laureandi e neolaureati per seguire percorsi di formazione sul digitale lavorando a stretto contatto con le imprese del territorio;
d) la realizzazione di interventi formativi specifici sulla manifattura innovativa ed il lavoro artigiano digitale volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;
e) l’organizzazione di iniziative seminariali o convegnistiche destinate a docenti e a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dirette alla sensibilizzazione sui temi della fabbricazione digitale e alla diffusione della conoscenza in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale;
f) l’organizzazione di iniziative seminariali o convegnistiche rivolte a micro, piccole e medie imprese sui temi del modello impresa 4.0.




1. La Regione sostiene progetti rivolti a valorizzare la creatività, i saperi e le abilità dell’artigianato tradizionale attraverso le nuove tecnologie digitali al fine di:
a) sviluppare la produzione digitale, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie per la prototipazione rapida e la manifattura customizzata, la conoscenza reperibile in rete e l’opensource;
b) sostenere l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di prodotti creativi e di qualità, in particolare nei settori del made in Italy, attraverso tecnologie digitali di modellazione e simulazione di processo e prodotto;
c) facilitare processi di contaminazione e di emulazione tra le imprese anche attraverso l’instaurazione di specifici accordi che favoriscano all’interno delle filiere il coinvolgimento delle imprese in piattaforme di prova o la creazione di piattaforme web dedicate.



1. La Giunta regionale, nella definizione dei criteri di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 riconosce carattere prioritario a:
a) l’impiego di metodi, tecniche e strumenti di misurazione e certificazione dell’impronta ambientale di processi, prodotti e servizi per consentire l’ottimizzazione delle risorse utilizzate lungo tutto il ciclo di vita e la verifica che le modalità di utilizzo e di dismissione rispettino i principi di sostenibilità ambientale ed economica;
b) la ricerca di materiali innovativi che offrano soluzioni a migliore impronta ambientale;
c) la ricerca sulle tecnologie dei processi organizzativi e produttivi, che offrano soluzioni a migliore impronta ambientale sui servizi;
d) la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e processi “smart” di sistemi di controllo adattivi per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici e delle risorse;
e) l’applicazione di sistemi di progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione basati su metodi di durabilità, disassemblaggio, riciclabilità e riutilizzabilità;
f) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l’attivazione di logistiche e processi tecnologici per il de-manufactoring, la raccolta, la selezione e il trattamento di materie prime e secondarie derivanti da prodotti a fine ciclo di vita e da scarti di produzione affinché si massimizzi il loro valore residuo attraverso opportune pratiche di riuso;
g) la sperimentazione e l’applicazione di filiere di prossimità che permettano la riduzione dell’uso delle risorse non rinnovabili;
h) la nascita e lo sviluppo di nuove forme di lavoro finalizzate a modelli di economia circolare sia nei canali tradizionali: “business to business”, “business to consumer” sia nei nuovi canali: “consumer to consumer”, “consumer to business”, “production-consuming”;
i) l’attuazione di percorsi di formazione aziendale sulle opportunità e i vantaggi dell’economia circolare;
l) la creazione di piattaforme on line per la ricerca di nuovi materiali derivanti dal riciclo e riutilizzo di rifiuti.



1. Nell’ambito della legge di stabilità annuale, la Regione individua forme e strumenti di agevolazione fiscale e di finanziamento innovativo sugli investimenti per sostenere lo sviluppo del modello Impresa 4.0.
2. Le agevolazioni fiscali previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di applicazione, sentita la competente Commissione assembleare permanente.



1. La Regione promuove, inoltre, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di impresa, la creazione di un sistema che consenta la diffusione dell’innovazione e delle tecnologie digitali quali leve per lo sviluppo delle potenzialità delle imprese e del territorio. A tal fine la Regione:
a) crea sinergie con il mondo dell’impresa avvalendosi della community network regionale, istituita dall’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa);
b) sostiene l’adeguamento delle infrastrutture di rete territoriali, attraverso lo sviluppo di reti di nuova generazione, per favorire l’accesso alla banda ultralarga nei distretti produttivi e nelle aree rurali ed interne, in sinergia con le strategie dell’Agenda Digitale europea, nazionale e locale;
c) consolida il percorso attuativo del concetto di Open Data, di cui all’articolo 11 della legge regionale 3/2015, con la messa a disposizione in rete, tramite portali web, delle fonti informative delle pubbliche amministrazioni e delle aziende pubbliche;
d) implementa la piattaforma MCloud che rappresenta l’infrastruttura destinata a mettere a disposizione dell’utenza sia cittadini che operatori di settore gli Open Data marchigiani e i servizi da essi abilitati;
e) favorisce l’attivazione di azioni di supporto per innovare e potenziare l’offerta di servizi ed applicativi basati sugli Open Data della pubblica amministrazione con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese manifatturiere.




1. E’ istituito l’Osservatorio su Impresa 4.0, quale organo di supporto della Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti da questa legge nonché nella predisposizione della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti degli interventi attivati prevista all’articolo 14.
2. L’Osservatorio, in particolare, formula proposte e pareri ai fini della definizione del Piano di cui all’articolo 3, provvede all’acquisizione di dati e all’elaborazione di studi, utili al fine di identificare i principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione del nuovo modello Impresa 4.0 e propone soluzioni per orientare con maggiore appropriatezza l’utilizzo delle risorse per le politiche industriali e le politiche attive del lavoro e della formazione.
3. L’Osservatorio è composto da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia;
b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) due rappresentanti delle università marchigiane.

4. L’Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è costituito dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare permanente.
5. A supporto dell’attività dell’Osservatorio può essere stipulata apposita convenzione con un Ente di eccellenza nella diffusione della cultura economica e nello sviluppo dell’imprenditorialità, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
6. La convenzione di cui al comma 5, di durata almeno triennale, contiene in particolare:
a) le attività da svolgere;
b) le modalità e i tempi di realizzazione delle analisi e del monitoraggio degli interventi;
c) le modalità di utilizzo e accesso ai dati in possesso della Giunta regionale al fine di svolgere gli studi e le analisi di cui al comma 2.

7. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.




1. Al fine di assicurare una governance condivisa degli strumenti regionali e delle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 aventi ricaduta sul territorio regionale, è istituito il Tavolo permanente di coordinamento Impresa 4.0.
2. Il Tavolo è composto da:
a) l’assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
b) i referenti degli strumenti attivati a livello regionale di cui al comma 1.

3. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente. La deliberazione costitutiva individua i componenti di cui alla lettera b) del comma 2 e definisce le modalità di funzionamento dell’organismo.
4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.
5. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.



1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) interventi progressivamente attivati con particolare riguardo alla manifattura 4.0, start up hi-tech, artigianato digitale, percorsi formativi e di specializzazione;
b) iniziative e strumenti attivati per la diffusione della cultura digitale;
c) risorse stanziate ed utilizzate;
d) soggetti coinvolti nell’attuazione;
e) beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
f) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre un attento monitoraggio degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi al fine di assicurare una loro significativa riduzione nonché la più ampia semplificazione amministrativa anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e mediante la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l’eliminazione di un onere amministrativo di peso equivalente.
3. L’Assemblea legislativa cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata, comprendente anche quella degli obiettivi sottesi alle misure e agli strumenti di intervento individuati nel Piano di cui all’articolo 2 sulla base degli indicatori puntualmente definiti nello stesso.


1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e risorse europee.
2. Per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 rispettivamente per euro 70.000,00, 70.000,00 e 60.000,00 mediante impiego delle risorse regionali già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", autorizzate nella Tabella C della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018) nella voce "Spese per segreteria tecnico scientifica osservatorio industria 4.0" del bilancio di previsione 2018/2020. 
3. Per le altre spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede mediante impiego degli stanziamenti POR-FSE 2014/2020 già iscritti nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale," Programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", per euro 700.000,00 per l'anno 2019 e per euro 700.000,00 per l'anno 2020; mediante impiego degli stanziamenti del POR-FESR 2014/2020 già iscritti nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", per euro 2.223.635,02 per l'anno 2019 e per euro 4.500.000,00 per l'anno 2020; mediante impiego delle risorse regionali già iscritte nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", per euro 460.000,00 per l'anno 2019 e per euro 1.740.000,00 per l'anno 2020, autorizzate nella Tabella C della l.r. 39/2017 nella voce "Trasferimenti alle imprese per l'industria 4.0" del bilancio di previsione 2018/2020. 
4. Per gli anni successivi si provvederà con le risorse relative alla programmazione europea in quanto compatibile con le finalità di questa legge, con le risorse trasferite dallo Stato per le medesime finalità e con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.





1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale presenta il Piano di cui all’articolo 2 all’Assemblea legislativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. La Giunta regionale adotta le disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei Digital Innovation Hub, in attuazione dell’articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La Giunta regionale adotta le disposizioni per l’istituzione dell’Osservatorio di cui all’articolo 12 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.