Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 2018, n. 27
Titolo:Modifiche alle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019”, 29 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilitŕ 2018”, 29 dicembre 2017, n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020” e modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
Pubblicazione:( B.U. 27 luglio 2018, n. 66 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019), le parole: “soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno” sono sostituite dalle parole: “soggetto attuatore GAL Piceno”.


1. La tabella C allegata alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), è sostituita dalla tabella C allegata a questa legge.
2. La tabella D allegata alla l.r. 39/2017 è sostituita dalla tabella D allegata a questa legge.
3. La tabella E allegata alla l.r. 39/2017 è sostituita dalla tabella E allegata a questa legge.


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020), le parole: “e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) in quanto compatibili” sono soppresse.
2. La Tabella A allegata alla l.r. 40/2017 (Allegato 18) è sostituita dalla tabella A allegata a questa legge.
3. L’elenco delle spese obbligatorie allegato alla l.r. 40/2017 (Allegato 13) è sostituito dall’elenco delle spese obbligatorie allegato a questa legge.


1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,009 al chilogrammo per i rifiuti inerti, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00917 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico;
c) in euro 0,012 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
d) in euro 0,024 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi o smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
e) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

    “2. Al fine di favorire la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani ed assimilati, l’ammontare del tributo per i rifiuti urbani e assimilati di cui al comma 1 è modulato in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:

____________________________________________________

Superamento del livello di RD      -    Riduzione del tributo

rispetto alla normativa statale

____________________________________________________

da 0,01 per cento fino alla      -    30 per cento

percentuale inferiore

al 10 per cento

........................................................................................

10 per cento             -               40 per cento

........................................................................................

15 per cento             -              50 per cento

........................................................................................

20 per cento             -              60 per cento

........................................................................................

25 per cento             -             70 per cento

____________________________________________________

3. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997, le parole: “al comma 1, lettere c), d) ed e),” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione meccanica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente destinati al recupero di materia o di energia”.
4. Il comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:
“1. Per la determinazione del tributo dei rifiuti urbani e assimilati di cui al comma 2 dell’articolo 2 si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997, le parole: “all’articolo 18 della l.r. 28/1999” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12 della l.r. 24/2009”.
6. Il comma 4 ter dell’articolo 9 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:
“4 ter. Una quota parte del gettito pari al 10 per cento è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della legge 549/1995.”.

7. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 9 della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:
“4 quinquies. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 4 ter sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 3, comma 30, della legge 549/1995:
a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b) 30 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell’area interessata;
d) 10 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.
Le modalità di dettaglio ai fini dell’attuazione della ripartizione di cui al precedente periodo sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. La corresponsione di quanto spettante ai Comuni di cui al comma 4 ter esclude per gli stessi Comuni la corresponsione delle misure compensative previste per gli impianti di smaltimento dall’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24.”.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Nel caso in cui la normativa statale stabilisca la sospensione degli aumenti dei tributi regionali per l’anno 2019, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.


1. Per l’anno 2018 si autorizza l’aumento di euro 865.000,00 a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, del bilancio di previsione 2018/2020 e la contestuale riduzione della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, del bilancio di previsione 2018/2020 di euro 865.000,00.


1. Dall’applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


1. Per effetto dell’articolo 4 lo stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, tipologia 01 “Tributi” per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è incrementato  di euro 877.000,00 e conseguentemente lo stanziamento della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma  08   “Qualità dell’aria e riduzione inquinamento”, è incrementato di euro 877.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Scarica allegati in formato pdf