Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 06 agosto 2018, n. 5
Titolo:Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell’articolo 6 della Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)
Pubblicazione:( B.U. 09 agosto 2018, n. 70 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1033 del 30/07/2018.

Sommario





1. Questo regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità), ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge regionale e in particolare:
a) fissa i criteri per la redazione dei progetti volti alla realizzazione delle manifestazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della I.r. 30/2017;
b) stabilisce le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all’articolo 5 della I.r. 30/2017;
c) definisce le modalità di conduzione delle verifiche in ordine al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3 della l.r. 30/2017.

2. La Regione promuove le sagre di qualità attraverso il circuito turistico regionale, nazionale ed europeo.



1. Ai fini di cui all’articolo 4, commi 1 e 5, della l.r. 30/2017, possono organizzare sagre di qualità, in forma singola o associata, i Comuni, le pro-loco, le cooperative, le associazioni e le fondazioni.
2. Sulla base di quanto già stabilito dalla l.r. 30/2017, nella redazione dei progetti volti alla realizzazione delle manifestazioni i soggetti di cui al comma 1 di questo articolo devono rispettare i seguenti criteri:
a) il divieto di realizzare la stessa sagra per più di due volte all’anno di cui all’alinea del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2017 riguarda il territorio dello stesso Comune;
b) l’esposizione delle caratteristiche dei prodotti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), va effettuata mediante cartelli illustrativi posizionati presso le casse o i punti di ordinazione oppure attraverso specifica indicazione nel menù, specificando il luogo di provenienza;
c) l’assenza di organismi geneticamente modificati (OGM) deve risultare da disciplinari di produzione il cui rispetto sia verificato da organismi di controllo indipendenti;
d) l’accessibilità ai soggetti con disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 30/2017 deve garantire la possibilità di utilizzare gli spazi e i servizi in maniera adeguata;
e) deve essere assicurata la presenza di servizi igienici costantemente puliti e dotati dei necessari accessori in numero adeguato al bisogno. I servizi igienici per i soggetti disabili possono essere messi a disposizione da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o da strutture ricettive o pubbliche ubicate nelle immediate adiacenze della sagra mediante convenzione stipulata con atto scritto, a condizione che:
1) il percorso sia breve e agevole;
2) ne sia chiaramente data indicazione mediante apposita cartellonistica;
3) non sia applicato alcun costo o onere agli utenti;
f) vanno previste aree destinate ai parcheggi, anche provvisori, che possono comprendere quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall’iniziativa;
g) va in ogni caso assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.



1. La domanda per il conseguimento dell’attestazione di sagra di qualità è trasmessa alla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio nel periodo dall’1 aprile al 30 settembre precedente a quello di realizzazione della manifestazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in formato PDF/A e deve contenere la seguente dicitura: “L.R. n. 30/2017 - Richiesta attestazione sagra di qualità”.
2. I progetti devono contenere una relazione descrittiva nella quale sono specificati:
a) gli obiettivi e le finalità dell’evento;
b) i cenni storici relativi alla sagra, dai quali si evinca in particolare lo svolgimento della stessa da almeno dieci anni;
c) i prodotti di qualità che si intendono valorizzare tra quelli indicati all’articolo 2, comma 1, della l.r. 30/2017;
d) i prodotti somministrati rientranti nella percentuale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della l.r. 30/2017, definendone la provenienza e le caratteristiche della filiera;
e) il collegamento dei prodotti con il territorio in cui si svolge la sagra, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 30/2017;
f) le modalità promozionali e le iniziative correlate alla sagra;
g) l’elenco dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), della l.r. 30/2017;
h) il numero di persone che si prevede di coinvolgere nell’iniziativa;
i) le misure per l’accessibilità ai soggetti con disabilità;
l) i parcheggi e i servizi igienici previsti;
m) i punti per la raccolta differenziata, ai sensi della normativa vigente;
n) l’utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili;
o) l’individuazione dell’ente di certificazione che effettua durante la fase attuativa della manifestazione il controllo per l’accertamento del rispetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 della 30/2017.

3. Al progetto deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazioni, documentazioni, autorizzazioni, foto, video e quant’altro atto a dimostrare che la sagra si svolge da almeno dieci anni;
b) descrizione sommaria dei menù proposti dai soggetti di cui al comma 2, lettera g), e dai soggetti organizzatori;
c) rilievo aereo (google maps o similari) che localizzi parcheggi, punti raccolta differenziate e servizi igienici.
d) bozza di convenzione tra il soggetto organizzatore e i soggetti che assicurano i servizi igienici ai soggetti disabili, come previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera e).

4. La domanda e i relativi allegati devono essere prodotti esclusivamente tramite la modulistica approvata con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1, pena l’esclusione.
5. La domanda è sottoscritta secondo le modalità previste dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
6. Il richiedente, a pena di decadenza, assume l’impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della domanda, siano intervenuti eventi che lo rendano necessario.
7. Con la presentazione della domanda il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni ivi previste.
8. Le domanda presentate fuori del periodo fissato al comma 1 o con modalità diverse da quelle previste sono dichiarate improcedibili.
9. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuali integrazioni che devono essere fornite nelle forme previste dal comma 1 ed entro il termine indicato, pena l’esclusione della domanda stessa.
10. Per la data e l’ora di invio della domanda, delle integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fanno fede quelle riportate sul messaggio ricevuto che attesta l’avvenuta consegna ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 82/2005.




1. L’attestazione di sagra di qualità ai progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti stabiliti dalla l.r. 30/2017 e da questo regolamento è assegnata dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio entro il 30 novembre di ogni anno.
2. L’esame dei progetti per l’assegnazione dell’attestazione di sagra di qualità e il rilascio dell’utilizzo del relativo logo sono effettuati da un comitato di valutazione interno, composto, oltre al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio che lo presiede, dai dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti in materia di agricoltura e turismo, o loro delegati.
3. Svolge le funzioni di segreteria un dipendente della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio.
4. A seguito del rilascio dell’attestazione di cui al comma 1 gli organizzatori hanno diritto di utilizzare il logo di cui all’articolo 7 della l.r. 30/2017. Il logo può essere apposto sugli strumenti promozionali dell’attività, sia cartacei che multimediali.
5. L’attestazione di sagra di qualità e il diritto di utilizzo del logo hanno validità triennale, fermo restando l’obbligo da parte del soggetto organizzatore di presentare, nel periodo indicato all’articolo 3, comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 concernente il mantenimento dei requisiti, redatta secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di commercio.



1. Le sagre che hanno ottenuto l’attestazione di cui all’articolo 4 di questo regolamento sono iscritte nel calendario regionale delle sagre di qualità, istituito dall’articolo 5 della l.r. 30/2017.
2. Il calendario è redatto a cura della struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio ed è aggiornato annualmente in base alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 5.
3. Il calendario contiene la denominazione della sagra, la località e la data di svolgimento, il nome del referente e una breve relazione sulle sue caratteristiche.
4. Il calendario è pubblicato nel sito istituzionale della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Le sagre risultate non rispondenti ai requisiti o che hanno ricevuto un esito negativo a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 6 non possono essere iscritte nel calendario regionale dell’anno successivo.



1. Il controllo sul rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 30/2017 è svolto nella fase attuativa della manifestazione dall’Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) o da altri enti di certificazione accreditati in base alla norma ISO 17065/2012, con oneri a carico degli organizzatori.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano l’esito dei controlli effettuati mediante la trasmissione del verbale tramite PEC alla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio, entro novanta giorni dallo svolgimento della manifestazione.
3. L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dagli organizzatori determina l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000.
4. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del d.p.r. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevate difformità sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati a integrare le dichiarazioni rese entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento di controllo.
5. Al fine di tutelare la riservatezza degli interessati, le comunicazioni effettuate nell’ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti (stati, fatti e qualità dichiarati).



1. In fase di prima attuazione, la domanda di cui all’articolo 3 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.