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Atto:LEGGE REGIONALE 06 agosto 2018, n. 32
Titolo:Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.
Pubblicazione:( B.U. 09 agosto 2018, n. 70 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione promuove tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della dignità dell'individuo e di condanna di ogni genere di discriminazione.
2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione dei valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.
3. La Regione, inoltre, promuove l’informazione e sostiene l’educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l’uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.




1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione approva il piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyber pedofilia.
2. Il piano in particolare contiene:
a) lo studio del contesto che comprende l'analisi e la valutazione della realtà regionale e la descrizione degli interventi in atto e programmati negli ambiti indicati al comma 5, evidenziando le sinergie con le previsioni del piano;
b) l’individuazione specifica degli interventi di cui all’articolo 3 da sostenere nel periodo considerato;
c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal piano con quelli indicati al comma 5;
d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;
e) gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7;
f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi di cui alla lettera b) e le metodologie da adottarsi per la valutazione degli effetti relativi agli interventi medesimi.

3. La Giunta regionale, sentiti gli Organismi regionali di garanzia per quanto attiene alle previsioni di cui alla lettera e) del comma 2, presenta all’Assemblea legislativa regionale il piano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il piano è predisposto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di istruzione in coerenza con le risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di cui all’articolo 6 e con le indicazioni del piano di azione integrato di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).
4. Il piano ha una validità di medio periodo e comunque non inferiore a tre anni. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato anche prima della sua scadenza.
5. I programmi degli Organismi regionali di garanzia indicati nella legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché i piani, i programmi regionali generali e settoriali, in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi delle finalità di questa legge, tenendo conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2.



1. Nell’ambito delle risorse disponibili sono concessi contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:
a) promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti e del rispetto reciproco, della diversità e di genere;
b) realizzazione di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all’altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla gravità e alle conseguenze del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni;
c) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all’altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo;
d) organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell’altro personale scolastico, degli educatori e delle figure che svolgono la funzione genitoriale, anche attraverso il potenziamento delle “scuole per genitori”, volti a garantire l’acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche per attuare un'efficace azione preventiva e di contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
e) progetti all’interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità;
f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto di questa legge, quali servizi di ascolto, anche telefonici, ivi compreso il numero verde regionale e punti di accesso telematici;
g) progetti per il sostegno alle vittime, il recupero degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia.

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d’intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale e gli ordini professionali.
3. Le iniziative, i progetti e le azioni indicati al comma 1 individuano gli specifici risultati attesi con riguardo agli indicatori di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 e la metodologia di verifica dei risultati adottata.







1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3:
a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
b) Comuni singoli e associati;
c) Ambiti territoriali sociali, di seguito ATS, anche in forma associata;
d) Aziende del servizio sanitario regionale;
e) soggetti del Terzo settore, operanti nelle Marche da almeno due anni nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
f) associazioni sportive operanti nelle Marche, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.




1. E' istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, quale organismo di raccordo e concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge.
2. Il Comitato esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:
a) raccoglie e conserva i dati attinenti ai fenomeni oggetto di questa legge;
b) effettua l’analisi della realtà regionale attraverso lo studio dei dati di cui alla lettera a);
c) svolge il monitoraggio delle attività di carattere educativo poste in essere nell’intero territorio regionale dai vari soggetti per la prevenzione e il contrasto sui fenomeni oggetto di questa legge e ne informa la Giunta regionale con relazione annuale;
d) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
e) promuove la creazione di una rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate da questa legge;
f) formula proposte in merito al piano di cui all’articolo 2;
g) collabora alla redazione della relazione di cui al comma 1 dell’articolo 8.

3. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato, che lo presiede;
b) il Presidente della Commissione assembleare permanente competente per materia o suo delegato;
c) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
d) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), di seguito CORECOM, o suo delegato;
e) il Presidente della Consulta regionale dei giovani di cui alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili) o suo delegato;
f) due rappresentanti della Consulta regionale sull’immigrazione di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), individuati nel rispetto della pluralità delle culture e delle confessioni religiose, anche all’esterno dei propri componenti;
g) il Presidente della Consulta regionale per la famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) o suo delegato;
h) un rappresentante degli ATS indicato dal coordinamento dei Coordinatori d'ambito;
i) due rappresentanti del Terzo Settore, designati dal Forum;
l) due dirigenti o loro delegati designati dalla Giunta regionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti posti all’esame:
a) esperti designati dalle Università marchigiane e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche;
b) operatori della rete internet;
c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni delle Marche o suo delegato;
d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
e) il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato.

5. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche le modalità di funzionamento.
6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.
7. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.



1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il CORECOM, tenuto conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2:
a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
c) promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
d) promuove campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hatespeech) e delle "false notizie" (fake news).

2. La relazione del CORECOM di cui all' articolo 4 della l.r. 30/2016 contiene la specifica indicazione delle attività indicate al comma 1 e dei risultati conseguiti con particolare riferimento agli obiettivi di educazione all'uso dei media, al riconoscimento delle notizie false e di odio e alle modalità per evitarne la diffusione.




1. E' istituita, nel mese di novembre, la “Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia”.
2. In occasione della giornata indicata al comma 1 la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale organizzano iniziative per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sui fenomeni oggetto di questa legge, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge 71/2017, gli Organismi regionali di garanzia e la Consulta regionale degli studenti.




1. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all' Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) gli interventi e le azioni realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) le attività ed i servizi di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, comunque presenti sul territorio regionale nonché dei servizi di presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all'articolo 5;
d) le specifiche modalità di costituzione della rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;
e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 5 dello stesso articolo.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché le relazioni degli Organismi regionali di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.
3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.




1. In sede di prima applicazione per l'anno 2018 i finanziamenti relativi agli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 sono erogati secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Il primo piano di cui all’articolo 2 è adottato per gli anni 2019/2020 ed ha carattere sperimentale.
3. Ai fini della prima costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 il dirigente della competente struttura della Giunta regionale richiede le designazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le quali devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale costituisce il Comitato con la presenza della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.


1. Per l'attuazione di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2018 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 iscritta in aumento della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, del Bilancio di Previsione 2018/2020.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento già iscritto nel Bilancio di Previsione 2018/2020 a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, di euro 60.000,00 relativamente all'anno 2018 e di euro 100.000,00 relativamente a ciascuno degli anni 2019 e 2020.
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate annualmente con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.