Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 maggio 1977, n. 16
Titolo:Norme di attuazione della legge 8.7.1975, n. 306 concernente incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 maggio 1977, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale
Note:Abrogata dall'art. 11, l.r. 4 dicembre 2004, n. 26.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche con la presente legge stabilisce i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici nonché i criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione in attuazione della legge 8.7.1975, n. 306.

Art. 2

La Regione favorisce la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori zootecnici e ne riconosce il ruolo fondamentale per favorire lo sviluppo della produzione zootecnica e per garantire adeguati livelli di reddito delle aziende agricole singole e associate in armonia con gli obiettivi fissati con la programmazione regionale.

Art. 3

Le associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricoli mediante atto pubblico, ai fini del loro riconoscimento da parte della Regione debbono possedere i seguenti requisiti:
a) operare senza scopo di lucro, nell'esclusivo interesse degli associati;
b) avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative che abbiano la disponibilità del prodotto. La nozione di produttore agricolo è definita dall'art. 4 della legge 8.7.1975, n. 306;
c) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione delle domande e al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
d) far assumere agli aderenti all'atto della domanda, gli obblighi di cui all'art. 6 della legge 8.7.1975, n. 306;
e) proporsi come scopi anche la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto nonchè di iniziative dirette a incrementare la produzione, il consumo e agevolarne la vendita;
f) operare almeno a livello provinciale e avere una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato.

L'associazione deve ottenere l'adesione di almeno il 30 per cento dei produttori di latte e rappresentare il 25 per cento della produzione della zona in cui intende operare.

Art. 4

Le associazioni debbono essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:
a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo, per gli stessi produttori, di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità alle disposizioni statutarie;
b) le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonché le modalità per la loro applicazione.

Gli statuti debbono prevedere inoltre:
1) il voto pro capite per gli allevatori singoli e tanti voti proporzionali al numero dei soci produttori di latte per la cooperativa. In presenza di forme cooperative e associative in cui non sia possibile individuare il singolo imprenditore dell'unità aziendale gli statuti ne limitano il voto quale singolo produttore di latte;
2) la facoltà per il socio di farsi rappresentare nell'assemblea da un componente della propria famiglia o da altro socio, ammettendo non più di una delega;
3) l'elezione dei membri dell'organo direttivo da parte dell'assemblea nonché l'elezione del presidente da parte dell'organo direttivo;
4) le condizioni del recesso dalla associazione, sempreché sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'associazione;
5) i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi dell'associazione.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione, agli organi direttivi dell'organizzazione, di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore a un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.
Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla presente legge.

Art. 5

Al fine di garantire la rappresentanza proporzionale delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi della associazione, gli statuti debbono stabilire l'elezione dei componenti mediante liste, assegnando i seggi degli organi direttivi ed esecutivi in ragione di tre quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e due quinti, in misura proporzionale ai suffragi ottenuti, ai candidati delle altre liste.
Un sindaco effettivo e uno supplente del collegio sindacale, sono designati dalle minoranze.

Art. 6

Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore a un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.
La deliberazione dell'assemblea, cui è stabilita annualmente la misura del contributo dovuto dagli associati ai sensi dell'art. 7 della legge 8.7.1975 n. 306 per provvedere alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle attività, è sottoposta all'approvazione della giunta regionale che entro 30 giorni dalla trasmissione vi oppone il visto con la dicitura "approvata" ovvero la rimanda con osservazioni motivate.
Trascorso il termine di 30 giorni la deliberazione si intende approvata.

Art. 7

Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere riconosciute come associazioni di produttori anche se operante a livello non provinciale. Qualora tale riconoscimento sia stato accordato a un consorzio di cooperative, gli enti a esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.
Le associazioni riconosciute possono costituire le associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento dei loro scopi e per il necessario coordinamento, garantendo, negli organi direttivi ed esecutivi, la rappresentanza proporzionale delle minoranze a norma dell'art. 5 della presente legge.

Art. 8

La domanda per il riconoscimento dell'associazione è presentata alla Regione corredata di una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e di un elenco degli associati con l'indicazione dettagliata del patrimonio zootecnico e del numero dei capi lattiferi, specie e razza, della superficie e località dell'azienda nonché con l'indicazione della quantità media di latte che ciascun associato ha venduto nel biennio precedente la domanda di riconoscimento.
Devono inoltre essere allegati alla domanda:
a) gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative o degli altri enti associativi che eventualmente facciano parte dell'organizzazione, con la copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa o ente con cui è stata decisa l'adesione all'organizzazione nonché con l'elenco dei rispettivi associati e, per ciascuno di questi ultimi, con le medesime indicazioni di cui al precedente comma;
b) una corografia con delimitata la zona in cui la associazione intende operare;
c) una relazione illustrativa sulle principali attività che l'associazione svolge e intende svolgere nonché sulle attrezzature e sui mezzi tecnici di cui dispone l'associazione stessa, con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro capacità tecnica di utilizzazione;
d) una dichiarazione a firma del legale rappresentante della associazione e del presidente del collegio sindacale sugli accertamenti svolti dall'associazione per verificare la qualifica di produttore degli associati e le indicazioni di cui al primo comma.


Art. 9

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, provvede con proprio provvedimento al riconoscimento delle associazioni entro 60 giorni dalla presentazione delle domande previo parere della commissione consiliare competente e consultare le organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale nonché le associazioni dei produttori zootecnici già riconosciute e l'associazione regionale degli allevatori.
Il decreto di riconoscimento o di mancato riconoscimento della associazione da parte del presidente della giunta regionale deve essere motivato, e ai sensi dell'art. 5 della legge 8.7.1975, n. 306, può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo, nel termine di 30 giorni.
Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 8.7.1975, n. 306.

Art. 10

Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto latte di provenienza bovina e di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato, è istituito con decreto del presidente della giunta un comitato economico che dura in carica 3 anni dalla data della sua istituzione.
Detto comitato è rinnovato con la stessa procedura entro 30 giorni dalla scadenza.
Del comitato fanno parte:
- un rappresentante per ogni associazione riconosciuta;
- un rappresentante di ciascuna organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale e di ciascuna centrale cooperativa regionale riconosciuta a livello nazionale e un rappresentante della associazione regionale degli allevatori con compiti di assistenza.

Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori, il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Art. 11

Alle associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 4, possono essere concessi, in rapporto alla produzione venduta e valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualità decrescente, e per un periodo non superiore ai 5 anni, contributi per spese di funzionamento e per attività promozionali. Tali contributi possono essere concessi fino alla percentuale massima del 90, 80, 70, 50 e 40 della spesa ritenuta ammissibile rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previo parere del comitato economico di cui al precedente articolo, determina annualmente l'importo massimo di cui ogni associazione può beneficiare.
Le associazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 306/1975, sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti Cee.
Le associazioni debbono costituire un fondo di stabilizzazione prezzi, alimentato da un contributo degli associati basato sulla quantità dei prodotti messi in vendita.
L'entità dei contributi a carico degli associati è stabilita dall'assemblea che approva il regolamento per la gestione del fondo.

Art. 12

Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente art. 9, oltre ai libri e alle scritture prescritte dall'art. 2214 del codice civile, debbono tenere:
1) il libro degli associati nel quale debbono essere indicati il nome di ciascuno, la superficie e la località dell'azienda, la consistenza del patrimonio zootecnico e il numero dei capi lattiferi, la specie o razza nonché il contributo annuo che l'associato è tenuto a versare alla organizzazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;
2) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
3) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio sindacale;
5) il registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotate le quantità di prodotto consegnato alla organizzazione dai singoli produttori, quelle vendute e, nel caso in cui l'organizzazione effettui le operazioni previste dai regolamenti Cee, la destinazione dei prodotti non messi in vendita e il relativo compenso concesso ai produttori.


Art. 13

Il presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta sentito il comitato economico di cui al precedente art. 10 e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio decreto può annullare il riconoscimento alle associazioni che non siano più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per il riconoscimento stesso.
Le associazioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale copia dei bilanci e di tutte le deliberazioni dell'assemblea.
La giunta regionale per accertare la sussistenza dei requisiti, può ordinare alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti o di fornire altrimenti dati e informazioni; può disporre altresì ispezioni a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime dovranno consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.

Art. 14

Le associazioni dei produttori zootecnici nell'ambito dei compiti loro affidati previsti nell'art. 2 della legge 8.7.1975, n. 306 possono svolgere, oltre a quanto a essi affidato dalla Regione con provvedimenti specifici, attività di promozione utilizzando gli strumenti legislativi esistenti e sulla base delle indicazioni di politica zootecnica regionale.

Art. 15

Ai fini della determinazione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale e a partire dall'annata lattiero-casearia 1977, con inizio dal 1º gennaio, viene fissato, secondo la procedura di cui agli artt. 8 e 9 della legge 8.7.1975, n. 306 nel seguente modo:
1) contenuto in grasso: 3,20 per cento;
2) contenuto in proteine: 3 per cento;
3) densità e residuo secco magro: secondo le norme e le disposizioni legislative vigenti;
4) valore batteriologico:
- con il metodo "bleu di metilene": latti che decolorano completamente in un tempo superiore ad un'ora e mezza;
- con il metodo della "resazurina": latti che presentano un numero Lovibond inferiore a 4 nel tempo di un'ora;
- con il metodo della "numerazione": conto totale numero di germi inferiore a 4 milioni per ml.;
5) indice citologico inferiore a 500.000 per ml.

Per il latte ovino si terrà conto delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione, come previsto dalla vigente legislazione.

Art. 16

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino a qualsiasi uso destinato, sono fissate nelle seguenti misure:
1) per ogni linea decimale di grasso oltre il 3,3 per cento, cioè a partire dal 3,4 per cento, aumento dello 0,5 per cento;
2) per ogni linea decimale di proteine oltre il 3 per cento, cioè a partire dal 3,10 per cento, aumento dell'1 per cento;
3) aumento del 2 per cento per latte con carica microbica totale, accertata con il metodo della numerazione, compresa da 500.000 a 1 milione di germi per ml.;
aumento dell'1 per cento per una carica microbica compresa da 1 milione a 2 milioni;
aumento dello 0,5 per cento per carica microbica compresa da 2 milioni a 3 milioni di germi per ml.;
4) aumento di L. 4 per latte refrigerato alla stalla a 4º C.
5) aumento dello 0,5 per cento per latte proveniente da allevamenti che attuano piani di lotta contro le mastiti e che sono indenni da TBC e brucellosi.


Art. 17

Per la definizione delle caratteristiche del latte sono ritenuti idonei i seguenti metodi di analisi:
- il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con il sistema Infra Red Milk Analyser e altri metodi ufficiali;
- il contenuto in proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico e con il sistema Infra Red Milk Analyser e altri metodi ufficiali;
- il valore batteriologico viene determinato: con metodi indiretti per la definizione dello standard merceologico minimo;
con conteggio batterico e con verifica dell'assenza di sostanze inibenti ai fini delle maggiorazioni;
- l'indice citologico può essere determinato mediante conteggio cellulare elettronico o altri strumenti idonei;
- le condizioni sanitarie degli allevamenti sono accertate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.


Art. 18

Per la valutazione dei controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame, si devono osservare le seguenti norme:
a) per ogni semestre in cui si divide l'annata lattierocasearia devono essere eseguite almeno sei analisi del latte per la determinazione del grasso, delle proteine, della carica batterica e del numero delle cellule somatiche se attuato il piano di lotta contro le mastiti;
b) le maggiorazioni sul prezzo base del latte sono valutate in relazione alla media ponderale dei dati delle analisi compiute nel semestre precedente;
c) i campioni sono prelevati da personale idoneo e incaricato dal laboratorio che eseguirà l'analisi;
d) il campionamento viene fatto per la metà dei campioni semestrali sul latte munto alla sera e per l'altra metà sul latte munto al mattino;
e) il calendario dei prelevamenti viene stabilito dal laboratorio preposto al controllo.


Art. 19

Le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, possono essere eseguite, previo accordo tra le parti, dai seguenti laboratori:
- i laboratori provinciali d'igiene e profilassi della Regione;
- i laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Marche;
- i laboratori attrezzati delle associazioni provinciali allevatori della Regione;
- i laboratori attrezzati delle Università delle Marche e degli Istituti Tecnici Agrari.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti di cui sopra allo scopo di definire le modalità , i costi e ogni altro elemento utile per l'effettuazione delle analisi.
In caso di contestazione le analisi per le valutazioni definitive vengono effettuate dai laboratori provinciali d'igiene e profilassi, o, dai laboratori dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Regione.