Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 42 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”. |
Pubblicazione: | ( B.U. 31 ottobre 2018, n. 94 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Strutture assistenziali |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 10 della l.r. 21/2016)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Al primo e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo la parola: ", societŕ" sono inserite, rispettivamente, le parole: ", reti di impresa, cooperative" e ", rete di impresa, cooperativa".
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.