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Atto:LEGGE REGIONALE 24 maggio 1977, n. 18
Titolo:Contributi per la pubblicazione dei servizi di trasporto per i viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 maggio 1977, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La Regione, ai fini della razionalizzazione e del potenziamento del sistema dei trasporti, concede, per favorire l'acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di linea per viaggiatori, contributi agli enti locali, ai loro consorzi e alle aziende pubbliche di trasporto per l'acquisto, dalle aziende da rilevare, dei beni costituiti da materiale rotabile, impianti fissi e attrezzature attinenti all'esercizio del servizio.
La concessione del contributo č subordinata alla preventiva approvazione da parte della giunta regionale degli atti necessari per l'acquisizione prevista dal comma precedente.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare.
I contributi sono erogati con decreto del presidente della Regione.

Art. 3

Per l'applicazione della presente legge č autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 1.100 milioni.
Al pagamento dei contributi previsti dalla presente legge si provvede con i fondi stanziati a carico del capitolo 2222202 che viene istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione " Contributi in capitale a favore di enti locali, loro consorzi e aziende pubbliche per l'acquisizione alla gestione pubblica di autoservizi di linea per viaggiatori" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.100 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977 si provvede:
a) quanto a L. 100 milioni con la disponibilitŕ del "Fondo occorrente per far fronte a oneri di dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte correnti", capitolo 1147001 del bilancio 1976 utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19.5.1976, n. 335 e della legge 27.2.1955, n. 64 contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 "Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze di stanziamento di cassa";
b) quanto a L. 1.000 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700106 - partita n. 1 elenco n. 14 del bilancio 1977 - "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimento finanziati con l'impiego dell'avanzo di amministrazione.