Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 50
Titolo:Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie.
Pubblicazione:(B.U. 3 gennaio 2019, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1.Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019".


1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole:“continuano ad applicarsi” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto previsto al comma 1bis,”.
2.Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, è aggiunto il seguente:“1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti.”.


1. Alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche socialie famiglia”, Programma 8 “Cooperazione e associazionismo” della Tabella C “Autorizzazioni di spesa” della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo “per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2” sono sostituite dalle parole: “quale centro di promozione all’azione di volontariato”.


1. Dall’applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1.Questa legge è dichiarata urgente ed entra invigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.