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Atto:LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2019, n. 1
Titolo:Promozione dell'invecchiamento attivo
Pubblicazione:(B.U. 7 febbraio 2019, n. 10)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita familiare e sociale in armonia con i principi sanciti a livello nazionale, internazionale ed europeo.
2. La Regione in particolare promuove l’invecchiamento attivo anche al fine di:
a) valorizzare la persona come risorsa;
b) produrre benefici in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere e di migliore qualità della vita;
c) prolungare l’apporto attivo delle persone anziane alla comunità.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, facilitando la piena inclusione sociale delle stesse.


1. Ai fini di questa legge si intende per:
a) persona anziana: la persona ultra sessantenne;
b) persona anziana, nell’ambito delle politiche attive sul lavoro di cui all’articolo 14: la persona che ha compiuto cinquantacinque anni di età;
c) invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane.



1. Nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, la Regione persegue le finalità indicate all’articolo 1 programmando azioni ed interventi, coordinati e tra loro integrati, prioritariamente attraverso:
a) la pianificazione regionale in materia sociosanitaria e sociale di cui alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia);
b) la pianificazione regionale in materia culturale indicata alle leggi regionali 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) e 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
c) la pianificazione regionale in materia di pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, prevista alla legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);
d) la pianificazione regionale in materia turistica prevista alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

2. I programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e coesione europea, nonché il programma di sviluppo rurale, attuano gli interventi previsti da questa legge per quanto di competenza e compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma annuale sull’invecchiamento attivo. Il programma contiene in particolare:
a) lo studio di contesto;
b) il quadro delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione in materia di invecchiamento attivo ai sensi dei commi 1 e 2;
c) l’individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare con le risorse di cui all’articolo 17;
d) la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti indicati alla lettera c), garantendo comunque che una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziate sia riservata agli interventi indicati alla lettera c) del comma 4;
e) le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate, con l’indicazione delle risorse destinate allo scopo.

4. Il programma indicato al comma 3 individua le azioni e gli interventi da finanziarie:
a) tenendo conto delle diverse condizioni socioeconomiche della popolazione anziana;
b) garantendo un’equa ripartizione delle risorse in relazione alle differenze di genere, etnicoculturali e di salute. Sono esclusi azioni ed interventi rivolti all’anziano come soggetto passivo e bisognoso di assistenza;
c) valorizzando quelli realizzati in collaborazione con:
1) i comuni, singoli o associati;
2) gli enti del servizio sanitario regionale;
3) le istituzioni scolastiche e le università delle LiberEtà e della Terza Età;
4) le organizzazioni sindacali, le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e professionali;
5) le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
6) gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
7) le Società scientifiche ed associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie;
8) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), diversi da quelli indicati ai numeri 3 e 5.

5. Il programma è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e conserva validità sino all’approvazione del successivo.


1. E’ istituito il Tavolo regionale permanente per l’invecchiamento attivo.
2. Il Tavolo è composto da:
a) i dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale, negli ambiti disciplinati da questa legge, o loro delegati;
b) un rappresentante dell’INRCA;
c) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare;
d) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il Tavolo è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato. Al Tavolo partecipano il Presidente e il Vicepresidente della Commissione assembleare competente.
4. Il Tavolo è integrato per le funzioni di cui alla lettera b) del comma 5 da un massimo di quindici rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo, individuati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione prevista al comma 6. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame.
5. Il Tavolo ha funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari di questa legge. In particolare il Tavolo:
a) esprime parere e formula proposte sulla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 per gli aspetti connessi con le disposizioni di questa legge;
b) esprime parere e formula proposte sul programma annuale dell’invecchiamento attivo di cui al comma 3 dell’articolo 3;
c) monitora lo stato di attuazione di questa legge, proponendo le modalità per la valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi contenuti nella pianificazione indicata alle lettere a) e b), anche utilizzando l’indice di invecchiamento attivo.

6. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione nonché le modalità di funzionamento del Tavolo, che delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
7. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.


1. L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) svolge, nell’ambito delle attività di cui all’ articolo 2 della legge 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona), compiti di supporto per la valutazione delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.
2. L’INRCA, in particolare, conduce analisi ed elabora documenti di valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi previsti da questa legge.


1. La Regione promuove azioni specifiche volte ad incentivare l’invecchiamento attivo delle persone anziane che svolgono attività di caregiver familiare, anche attraverso servizi di supporto integrato alla famiglia e sostegno alla costituzione di reti di auto mutuo aiuto.


1. La Regione promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, quale strumento per garantire un invecchiamento attivo. In particolare la Regione sostiene:
a) la mutua formazione inter ed intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, anche promuovendo il valore della differenza di genere;
b) le attività di apprendimento permanente svolte da soggetti quali le Università della LiberEtà o della Terza Età dirette alla trasmissione del sapere alle persone anziane nei diversi settori;
c) la formazione e l’aggiornamento di coloro che operano a diretto contatto con le persone anziane, con particolare riferimento agli operatori sanitari e socio-sanitari;
d) le azioni rivolte a imprenditori o responsabili delle risorse umane, per promuovere la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all’età;
e) le azioni poste in essere, d’intesa con le istituzioni scolastiche, per la realizzazione di progetti intergenerazionali, nonché di corsi ed iniziative, rivolti in particolare ai giovani, per la diffusione dei saperi, dei mestieri e di altre competenze professionali degli anziani;
f) le azioni per favorire un ruolo attivo dell’anziano durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione;
g) le azioni di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare dei loro genitori;
h) le azioni volte a promuovere l’educazione finanziaria e le modalità di gestione efficace del risparmio, tenuto conto anche delle finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network);
i) le azioni per promuovere la cultura dell’invecchiamento attivo tra i giovani, nonché la solidarietà intergenerazionale.



1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità, anche attraverso l’impegno civile nel volontariato, nell’associazionismo, compreso quello relativo alle banche dei tempi, nonché in ruoli di cittadinanza attiva. In particolare, promuove iniziative socio-culturali dirette a diffondere un’immagine positiva e attiva della persona anziana quale risorsa per la comunità e cultrice della storia, della memoria e delle tradizioni locali.
2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, anche facilitando l’accesso delle persone anziane ad eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei e favorendo la fruizione del patrimonio regionale.


1. La Regione promuove azioni volte a sostenere l’invecchiamento attivo in ambito rurale mediante la realizzazione, presso imprese agricole, di laboratori e azioni di integrazione sociale delle persone anziane nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.


1. Il piano sociale regionale e i piani di ambito territoriale sociale orientano la loro programmazione in modo da superare logiche esclusivamente assistenzialistiche a supporto delle persone anziane, promuovendo la prevenzione di processi invalidanti fisici e psicologici e l’autonomia dei soggetti anziani.
2. La Regione sostiene, in particolare:
a) le azioni volte alla diffusione di corretti stili di vita riguardanti gli aspetti dell’alimentazione, dell’attività fisica, della stimolazione psichica ed operatività sociale, nonché volte alla conoscenza di pratiche afferenti alle terapie integrative finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, alla riduzione del consumo dei farmaci e di potenziali ricoveri ospedalieri;
b) le campagne di informazione e di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nella comunità per quanto previsto alla lettera a);
c) la diffusione di interventi di prossimità, anche in una prospettiva intergenerazionale, quali:
1) la co-residenza, incluse le diverse tipologie di modelli abitativi;
2) gli spazi e i luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione.



1. La Regione:
a) sostiene la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie innovative, compresa la domotica, per migliorare l’accessibilità delle persone anziane agli spazi di vita e alle abitazioni, nonché per garantirne la sicurezza;
b) promuove l’accesso delle persone anziane e dei caregivers a piattaforme web per ottenere informazioni su come svolgere e gestire le attività di assistenza per patologie tipiche degli anziani, nonché l’accesso alle nuove tecnologie.



1. La Regione promuove la costituzione e la partecipazione dei soggetti indicati alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 a network europei ed a circuiti nazionali ed internazionali sull’invecchiamento attivo.


1. La Regione promuove specifiche azioni volte a favorire la diffusione dello sport di cittadinanza, indicato all’articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) tra le persone anziane.
2. La Regione promuove altresì attività del tempo libero e di svago degli anziani, che comportino una dimensione sociale.


1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di azioni e di interventi che agevolano il completamento della vita lavorativa, rivolti alle persone indicate alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2. In particolare la Regione:
a) favorisce la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
b) promuove il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
c) favorisce nelle aziende l’implementazione di iniziative volte a semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con quelli di assistenza familiare ad anziani non autosufficienti.



1. A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
a) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione del programma annuale sull’invecchiamento attivo;
b) le azioni e gli interventi realizzati in attuazione della programmazione indicata ai commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari dei contributi;
d) le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sull’invecchiamento attivo, il numero delle riunioni effettuate, il numero dei pareri e delle proposte adottate e il loro tasso di successo, con particolare riferimento alla pianificazione indicata ai commi 1 e 2 dell’articolo 3;
e) il numero delle persone anziane coinvolte negli interventi previsti da questa legge, distinte per sesso, condizione socio-economica ed etnico culturale;
f) i punti di forza e le criticità riscontrate nella programmazione integrata delle azioni e degli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento al ruolo del Tavolo permanente sull’invecchiamento attivo; g) l’andamento dell’aspettativa di vita nella Regione e la percentuale di popolazione anziana presente nella Regione;
h) l’andamento dell’aspettativa di vita oltre i sessantacinque anni di età in condizioni di buona e cattiva salute;
i) gli effetti degli interventi e delle azioni posti in essere, valutati sulla base dei documenti elaborati dall’INRCA, anche con riferimento al risparmio sanitario.

2. La competente Commissione assembleare, d’intesa con il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, esaminata la relazione indicata al comma 1 ed effettuate le consultazioni con le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ed i soggetti attuatori degli interventi realizzati, può proporre risoluzioni all’Assemblea legislativa contenenti indirizzi per l’attuazione della legge in relazione agli anni successivi.
3. L’Assemblea legislativa provvede inoltre a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.


1. La deliberazione indicata al comma 6 dell’articolo 4 è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. L’esperto di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 è nominato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Il primo programma annuale sull’invecchiamento attivo è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche prescindendo dai pareri e dalle proposte del Tavolo regionale permanente per l’invecchiamento attivo.
3. I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora gli stessi si configurino come aiuti di Stato.


1. Per l’attuazione degli interventi previsti nel programma annuale sull’invecchiamento attivo, di cui al comma 3 dell’articolo 3, è autorizzata per l’anno 2019 la spesa di euro 20.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l’anno 2019 mediante impiego di quota parte degli stanziamenti già iscritti nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita annualmente con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.