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Atto:LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2019, n. 6
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 "Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto".
Pubblicazione:(B.U. 7 marzo 2019, n. 18)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto), dopo la parola: “idraulica” sono aggiunte le parole: “, idrogeologica e di presidio”.


1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente: “d) Tenna, Aso e Tronto;”.
2. Le lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 13/2013 sono abrogate.


1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2013 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dal consorzio di Bonifica di cui all’articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione stabiliti dalla Giunta regionale”.
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all’articolo 5 convenzioni per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 e all’articolo 17 della l.r. 13/1999, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.”.



1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente: “b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria;”.


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2013 dopo la parola: “forestale)” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico riguardante i corsi d’acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all’articolo 16”.


1. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013 sono abrogati.
2. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.”.



1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/2013, dopo la parola: “comprensorio” sono aggiunte le seguenti: “, di cui almeno sei delle aree montane”.


1. Il comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“11. L’assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.”.

2. Il comma 12 dell’articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:
“12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall’assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.”.

3. I commi 13 e 14 dell’articolo 9 della l.r. 13/2013 sono abrogati.


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2013 le parole: “sei membri” sono sostituite dalle parole: “nove membri” e le parole: “tre preferenze” sono sostituite dalle parole: “cinque preferenze”.


1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/2013 è inserita la seguente:
“d bis) svolge la funzione di presidio idraulico e gestione del pronto intervento idraulico nel reticolo idrografico minore;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:
“h) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e degli enti locali la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l’applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici;”.



1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 13/2013 è aggiunta la seguente:
“c bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso pubblico.”.



1. L’Allegato A alla l.r. 13/2013 è sostituito dall’Allegato A a questa legge.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Allegati

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