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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 1
Titolo:Modifiche al Regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione).
Pubblicazione:(B.U. 14 febbraio 2019, n. 12)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:DEMANIO E PATRIMONIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 88 del 4 febbraio 2019

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 1 del regolamento regionale 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione), le parole: “e a quelli di proprietà della Società immobiliare regionale Marche di cui alla legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)”, sono soppresse.


1. Il comma 5 dell’articolo 2 del r.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:
“5. Le disposizioni di questo regolamento afferenti, in particolare, la pubblicità, l’economicità e la parità di trattamento si applicano al patrimonio forestale affidato alle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani), fatte salve le specifiche disposizioni in materia recate dal piano forestale regionale di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).”



1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 del r.r. 4/2015 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. La trattativa privata è subordinata al versamento di un deposito cauzionale o alla produzione di una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10 per cento del prezzo minimo stabilito. Tali garanzie impegnano la Regione a non procedere a ulteriori trattative per un termine di trenta giorni decorrente dal deposito o dalla produzione della garanzia medesima, salvo che la struttura organizzativa regionale competente fissi un termine maggiore ritenuto congruo in relazione alla complessità degli accertamenti o degli atti propedeutici e necessari alla vendita.
5 ter. Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse per lo stesso immobile prima della prestazione delle garanzie di cui al comma 5 bis, la struttura organizzativa regionale competente invita i soggetti interessati a produrre un’offerta segreta entro un determinato termine, dando comunicazione della data, dell’ora e del luogo della seduta pubblica per l’apertura delle buste. L’aggiudicazione avviene a favore del soggetto che ha presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo minimo di acquisto.”