Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 maggio 1977, n. 20
Titolo:Contributi alle aziende private concessionarie di pubblici servizi di trasporto regionali, comunali e interregionali in dipendenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 giugno 1977, n. 33)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale dell'accordo ponte convenuto per il periodo 1.1.1973 - 30.6.1974 e del protocollo d'intesa convenuto per il periodo 1.7.1974 - 31.12.1975 tra il Ministero del Lavoro e le OO.SS. dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione di competenza regionale, comunale e interregionale che applicano il contratto Anac, allo scopo di realizzare la perequazione normativa e retributiva dei lavoratori del settore e al fine di garantire l'efficienza e la continuità di detti pubblici servizi, la Regione Marche eroga alle imprese medesime gli importi indicati nei seguenti articoli.

Art. 2

Per l'anno 1973 e per il periodo 1.1.1974 - 30.6.1974 viene concesso una integrazione per ogni dipendente di L. 22.000 al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro sulla retribuzione mensile nonché sulla tredicesima mensilità 1973, elevando la misura della mezza mensilità, integrata dalle predette L. 22.000.
Alle stesse aziende viene erogato inoltre l'importo pari all'ammontare degli oneri previdenziali e contributivi conseguenti agli aumenti di cui al comma precedente.
I contributi sopra indicati vengono concessi previa detrazione di quanto già erogato ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale 11.1.1974, n. 6; 1.2.1974, n. 105; 14.5.1974, n. 777 e 778; 26.6.1974, n. 1188; 9.9.1974, n. 1611; 23.12.1974, n. 3588.

Art. 3

Per il periodo 1.7.1974 - 31.12.1974 viene concesso un contributo di L. 1.050.000 per ciascun dipendente in servizio oltre a L. 22.000 per la quattordicesima mensilità.
Per l'anno 1975 viene concesso un contributo di L. 2.050.000 per ciascun dipendente in servizio.
I contributi di cui ai commi precedenti del presente articolo sono comprensivi degli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori.
Dagli importi sopra indicati verranno detratti, per il personale che ne usufruisce, gli sgravi fiscali previsti dalle leggi 2.12.1972, n. 734; 10.5.1976, n. 261; 25.10.1968, n. 1089 - sesto comma, art. 18 sub.1 - e dell'articolo unico della legge 4.8.1971, n. 589.
I contributi sono determinati per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio prestato.

Art. 4

I contributi di cui al precedente art. 3 sono concessi alle imprese per l'applicazione integrale dall'1.7.1974 del nuovo contratto stipulato in sede regionale l'11.11.1975.
Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 5

La misura dei contributi per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario con deliberazione della giunta regionale per l'esercizio delle linee regionali e comunali, nonché per gli autoservizi di linea interregionali, quando l'azienda esplichi attività prevalente nel territorio della Regione Marche.
Il pagamento dei contributi è disposto con decreto del presidente della giunta regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla direzione compartimentale dei trasporti in concessione, previa detrazione di quanto corrisposto come acconti ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale 6.12.1974, n. 3245; 27.5.1975, n. 1452; 5.8.1975, n. 2200; 28.10.1975, n. 629 e 630; 16.12.1975, n. 1395.

Art. 6

Le somme rimaste disponibili quale eventuale differenza fra il contributo concesso e l'applicazione del nuovo contratto o che per qualsiasi causa non fossero corrisposte agli aventi diritto, sono restituite dalle imprese beneficiarie alla Regione mediante versamento sul conto corrente postale n. 15/28578 intestato alla "Regione Marche - servizio di tesoreria della Regione" con la causale "Restituzione delle somme rimaste disponibili sui contributi concessi per l'applicazione del protocollo d'intesa concernente il personale dipendente da imprese private esercenti pubblici servizi di linea".
Qualora il contributo concesso risultasse inferiore alle somme da erogare al personale per l'integrale applicazione del nuovo contratto, la Regione Marche provvederà al conguaglio del contributo stesso.

Art. 7

A tutti gli agenti che hanno cessato il servizio per qualsiasi motivo nel periodo dall'1.1.1973 al 30.6.1974 è concesso, ai fini dell'indennità di buonuscita, un contributo di L. 22.000 sui minimi salariali stabiliti dall'accordo ponte.
Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo 1.7.1974 - 31.12.1975, alle imprese di cui all'art. 4 è inoltre concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del precedente contratto Anac.

Art. 8

Per l'anno 1976 vengono concessi alle imprese di cui all'art. 4 gli stessi contributi concessi per l'anno 1975, previsti dagli artt. 3 e 6, previa detrazione di quanto erogato come acconti ai sensi della deliberazione della giunta regionale 30.4.1976, n. 1226 e successive ordinanze del presidente della giunta regionale.

Art. 9

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e degli oneri riflessi di cui alla presente legge sono stanziate a carico del capitolo 1222204 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione "Contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per la perequazione contrattuale dei dipendenti del settore" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 5.300 milioni.
Alla copertura degli oneri per l'anno 1977 si provvede:
a) quanto a L. 3.205.660.000 con le disponibilità del "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti oneri di parte corrente" - capitolo 1147001, voce 8 e 8 bis - del bilancio 1976, utilizzato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19.5.1976, n. 335 e della legge 27.2.1955, n. 64, contro contestuale riduzione dello stanziamento di cassa del capitolo 1700203 del bilancio 1977 "Fondo di riserva per sopperire alle eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa";
b) quanto a L. 1.960.000.000 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101 - partita n. 1, elenco n. 3 - del bilancio 1977 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente";
c) quanto a L. 134.340.000 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700105 - partita n. 3, elenco n. 7 - del bilancio 1977 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente finanziate con l'avanzo di amministrazione".

Contestualmente alla liquidazione delle spese di cui agli articoli precedenti si provvede al recupero delle anticipazioni concesse in applicazione degli atti amministrativi riferiti agli interventi di cui alla presente legge.