Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 maggio 2019, n. 12
Titolo:

Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione".

Pubblicazione:(B.U. 16 maggio 2019, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Abrogata dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate dalla stessa.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’attuazione della medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, restano validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dalla medesima legge. Continuano altresě ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore della citata legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, tutti i riferimenti alla l.r. 15 ottobre 2001 n. 20, nonché alle altre disposizioni legislative regionali inerenti all’organizzazione amministrativa abrogate dalla l.r. 18/2021 si intendono alla stessa riferiti.


Sommario





1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), la parola: "transazioni" è sostituita dalle seguenti: "di transazioni limitatamente alla fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 1965 del codice civile".


1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 è sostituita dalla seguente:"(Attribuzioni dei dirigenti dei servizi)".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001 dopo le parole: "i contratti" sono inserite le parole: ", comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile,".


1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: "I responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione, relativamente alle specifiche competenze, adottano gli atti e stipulano i contratti, comprese le transazioni previste dal primo comma dell'articolo 1965 del codice civile, nonché le convenzioni.".


1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico è conferito a dirigenti regionali; può essere, altresì, conferito a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.".

2. Al comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 20/2001 le parole: "con riferimento ai requisiti di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e con riferimento ai requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 28".


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.