Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 giugno 2019, n. 16
Titolo:Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".
Pubblicazione:(B.U. 20 giugno 2019, n. 47)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna

Sommario





1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Tavolo permanente di filiera sul tartufo)
1. Al fine di concorrere a sostenere le azioni di promozione e valorizzazione delle attività  legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità  di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo permanente di filiera sul tartufo.
2. Il Tavolo è composto da:
a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
b) un componente della competente commissione assembleare;
c) un rappresentante dell'Accademia italiana del tartufo;
d) due rappresentanti delle associazioni agricole della regione Marche;
e) un rappresentante delle associazioni di tartufai delle Marche;
f) un rappresentante delle associazioni di tartuficoltori delle Marche;
g) un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti della regione Marche;
h) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore del commercio;
i) un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UNCEM;
j) un rappresentante dell'Associazione Città del Tartufo.
3. Il Tavolo è costituito dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, previa designazione dei rappresentanti da parte delle associazioni e degli enti di appartenenza. La deliberazione costitutiva definisce le modalità  di funzionamento dell'organismo.
4. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino a nuova costituzione. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o rimborsi spese.
5. Le funzioni di segreteria del Tavolo sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia.".



1. Il comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"7. I Comuni e le Unioni montane esercitano le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge nei territori di rispettiva competenza e svolgono altresì le procedure per la confisca e lo smaltimento del prodotto, nonchè per la custodia del tesserino.".

2. Il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
"8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, gli enti di cui al comma 7 applicano le sanzioni previste dal presente articolo con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e ne introitano i relativi proventi.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.