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Atto:LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 19
Titolo:Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 "Cimiteri per animali d'affezione".
Pubblicazione:B.U. 11 luglio 2019, n. 55
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario





1. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione) è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)
1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) aventi come finalità la protezione degli animali.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.