Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 21 |
Titolo: | Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche. |
Pubblicazione: | B.U. 11 luglio 2019, n. 55 |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche)
Art. 3 (Composizione ed elezione del Parlamento degli studenti)
Art. 4 (Decorrenza, cessazione e decadenza dalla carica)
Art. 5 (Sedute del Parlamento degli studenti)
Art. 6 (Regolamento interno di organizzazione e funzionamento)
Art. 7 (Funzioni del Parlamento regionale degli studenti delle Marche e raccordo con l'Assemblea legislativa regionale)
Art. 8 (Rapporti con analoghi organismi regionali, statali e comunitari)
Art. 9 (Norma transitoria)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche)
Art. 3 (Composizione ed elezione del Parlamento degli studenti)
Art. 4 (Decorrenza, cessazione e decadenza dalla carica)
Art. 5 (Sedute del Parlamento degli studenti)
Art. 6 (Regolamento interno di organizzazione e funzionamento)
Art. 7 (Funzioni del Parlamento regionale degli studenti delle Marche e raccordo con l'Assemblea legislativa regionale)
Art. 8 (Rapporti con analoghi organismi regionali, statali e comunitari)
Art. 9 (Norma transitoria)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione Marche riconosce la cittadinanza attiva dei giovani studenti quale elemento fondante di una società democratica animata da processi di cambiamento storico ed istituzionale e promuove la loro partecipazione alla vita pubblica, anche nella prospettiva della crescita di consapevolezza circa il loro ruolo di cittadini e dell'accrescimento del senso civico individuale e collettivo.
2. La Regione, in particolare:
a) promuove la più ampia partecipazione dei giovani studenti alla vita democratica ed istituzionale della Regione;
b) favorisce processi di crescita del senso di responsabilità individuale per il miglioramento della società ed il recupero della fiducia e della disponibilità a collaborare all'interno delle istituzioni democratiche;
c) promuove la diffusione del senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale;
d) assicura un'adeguata considerazione da parte delle istituzioni regionali alle istanze avanzate dagli studenti in maniera individuale o collettiva.
1. Per l'attuazione delle finalità indicate all'articolo 1 è istituito, presso l'Assemblea legislativa regionale, il Parlamento degli studenti della regione Marche, di seguito denominato Parlamento degli studenti.
2. Il Parlamento degli studenti è organismo di rappresentanza democratica unitaria a livello regionale degli interessi, delle istanze e delle problematiche del mondo giovanile con particolare attenzione ai temi trasversali dell'Europa, della legalità, delle pari opportunità, della solidarietà, dei diritti umani e della educazione alla cittadinanza, dell'edilizia scolastica, del trasporto pubblico locale, degli spazi di aggregazione e del diritto allo studio.
3. I membri del Parlamento degli studenti nel corso della propria attività istituzionale non possono fare propaganda per partiti, movimenti e associazioni politiche.
1. Il Parlamento degli studenti è composto da 30 membri eletti dagli studenti componenti le consulte provinciali studentesche in rappresentanza della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione dei 30 seggi di cui al comma 1 è effettuata in proporzione alla popolazione studentesca di ciascuna provincia.
3. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono definite dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca.
4. Il Parlamento degli studenti dura in carica due anni.
1. I componenti del Parlamento degli studenti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto di insediamento dello stesso organo elettivo e rimangono in carica fino alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Parlamento degli studenti.
2. Quando nel corso della carica un componente del Parlamento degli studenti cessa dalla stessa per dimissioni volontarie o perché non più iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado del territorio regionale, rendendo vacante il seggio ricoperto, il Parlamento degli studenti procede alla surrogazione con il primo studente non eletto che abbia conseguito il maggior numero di voti appartenente alla popolazione studentesca della stessa provincia.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di decadenza dalla carica in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
1. Il Parlamento degli studenti tiene la prima seduta entro trenta giorni dall'avvenuta elezione.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale almeno quindici giorni prima della seduta.
3. La Presidenza provvisoria è assunta dallo studente che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità la Presidenza è assunta dallo studente più anziano d'età. Lo studente più giovane svolge la funzione di Segretario.
4. Il Parlamento degli studenti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e le sedute sono convocate dal Presidente il quale determina anche il relativo ordine del giorno, sulla base della programmazione approvata dallo stesso Parlamento degli studenti.
5. Le sedute sono, altresì, convocate qualora lo richiedano un quinto dei componenti. In tal caso il Presidente provvede a convocare il Parlamento degli studenti entro dieci giorni dalla data in cui gli sia pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Le sedute sono pubbliche e il Parlamento degli studenti si riunisce presso l'Assemblea legislativa regionale.
7. Le deliberazioni del Parlamento degli studenti sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
8. La partecipazione ai lavori del Parlamento degli studenti non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza; ai componenti è corrisposto per ogni seduta il solo rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).
1. Il Parlamento degli studenti approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, che in particolare disciplina:
a) la modalità di elezione e le attribuzioni del Presidente e del Segretario;
b) la convocazione e le modalità di svolgimento dei lavori del Parlamento degli studenti;
c) la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni parlamentari.
1. Il Parlamento degli studenti formula proposte all'Assemblea legislativa regionale sulle politiche regionali che interessano in qualche modo il mondo giovanile nonché nell'ambito delle tematiche di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Il Parlamento degli studenti formula, inoltre, osservazioni sugli atti all'esame dell'Assemblea legislativa regionale concernenti i giovani e il mondo della scuola. A tal fine l'Assemblea legislativa regionale assicura adeguata informazione.
3. Le deliberazioni del Parlamento degli studenti sono trasmesse al Presidente dell'Assemblea legislativa che le assegna alle Commissioni assembleari permanenti e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche in base alle materie di rispettiva competenza.
4. Al termine della legislatura il Parlamento degli studenti trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta, sulla quale può svolgersi una seduta assembleare aperta.
5. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività del Parlamento degli studenti i lavori sono pubblicati su apposite pagine del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.
1. Il Parlamento degli studenti può chiedere all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche di promuovere gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari di rappresentanza degli studenti, nonché di stipulare con gli stessi accordi e intese per la realizzazione di progetti condivisi in particolare nell'ambito delle politiche attive a favore dei giovani realizzate dall'Unione europea.
1. Fino all'entrata in vigore del Regolamento interno di cui all'articolo 6:
a) il Parlamento degli studenti elegge tra i suoi componenti, con due votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente ed il Segretario nella sua prima seduta. L'elezione del Presidente e del Segretario ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Nella terza votazione è sufficiente per l'elezione un numero di voti favorevoli che costituisca la maggioranza dei voti validamente espressi. Non costituiscono voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. In caso di parità si procede ad ulteriori scrutini. Gli eletti assumono immediatamente la Presidenza e la Segreteria del Parlamento degli studenti. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente e di Segretario, il Parlamento procede alla loro rielezione con le stesse modalità;
b) il Presidente rappresenta il Parlamento degli studenti. Sovrintende alla programmazione dei lavori; convoca e presiede l'organismo, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato;
c) il Segretario redige i processi verbali delle sedute e le deliberazioni del Parlamento degli studenti; concorre al buon andamento dei lavori;
d) la convocazione delle sedute del Parlamento degli studenti contiene l'ordine del giorno ed è inviata, mediante strumenti telematici, ad ogni componente, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta;
e) il processo verbale di ogni seduta deve indicare per ciascun punto all'ordine del giorno i nomi di coloro che hanno partecipato alla relativa discussione e deve contenere le eventuali deliberazioni assunte nonché l'esito delle relative votazioni. Il processo verbale è approvato dal Parlamento degli studenti nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce ed è distribuito ai componenti entro il giorno precedente alla seduta nella quale viene approvato. Dopo l'approvazione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è raccolto e conservato agli atti;
f) il Parlamento degli studenti può istituire Commissioni per il preventivo esame delle proposte da presentare all'Assemblea legislativa regionale.
1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate per euro 20.000,00 rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria"; per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.