Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 luglio 2019, n. 24
Titolo:Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa", 30 dicembre 2014, n. 36 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015", 3 ottobre 2018, n. 39 "Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento" e 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2019)".
Pubblicazione:(B.U. 8 agosto 2019, n. 65)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), la parola: "quinto" è sostituita dalla seguente: "sesto".
2. Il comma 3 bis dell'articolo 1 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:
"3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale e a quelle per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali. I compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono stabiliti da apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata ai sensi della lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), fatto salvo quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo).".

3. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 11/2010 le parole: "dall'amministratore unico dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), nonché" sono soppresse.
4. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010 le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici)".
5. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 2 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente:
"6 ter. La partecipazione da parte dei dipendenti regionali alle commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego regionale non dà diritto a percepire alcun gettone o indennità, anche se svolta al di fuori del normale orario di lavoro. Essa viene remunerata con il compenso per lavoro straordinario, ove spettante. Viene comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute secondo la disciplina vigente. Resta altresì salvo quanto disposto in attuazione dei commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 56/2019.".

6. Dopo l'articolo 6 della l.r. 11/2010 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis (Disposizioni per le procedure concorsuali) 1. Le procedure concorsuali per l'assunzione di personale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti dipendenti della Regione medesima sono espletate a livello unico regionale per categorie e profili professionali omogenei, quando per tutti gli enti coinvolti siano state espletate le procedure preliminari previste dalla normativa vigente.".



1. Nella Tabella C allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019), alla Missione 07, Programma 01, la voce: "PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI ESTERI - 750.000,00 - 750.000,00 - 0,00", è sostituita dalla seguente: "PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI ESTERI - 617.700,00 - 750.00,00 - 0,00".
2. Nella Tabella C allegata alla l.r. 51/2018, alla Missione 07, Programma 01, dopo la voce: "PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI ESTERI", così come modificata da questa legge, sono inserite le seguenti:
a) "PER ATTIVITA' PROMOZIONALE "MARCA FERMANA" - 18.300,00 - 0,00 - 0,00";
b) "PER CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA DEL MONTEFELTRO PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE TERRE DEL MONTEFELTRO- 20.000,00 - 0,00 - 0,00";
c) "PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI POLVERIGI PER "FESTA DELLA BIRRA" - 6.000,00 - 0,00 - 0,00";
d) "PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MACINA PER "MONSANO FOLK FESTIVAL" - 15.000,00 - 0,00 - 0,00";
e) "PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI FRANCAVILLA D'ETE PER EVENTI ESTIVI - 15.000,00 - 0,00 - 0,00";
f) "PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA PODEROSA BASKET PER PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI - 30.000,00 - 0,00 - 0,00";
g) "PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO PER ATTIVITA' DI INCOMING - 6.000,00 - 0,00 - 0,00";
h) "PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OSIMO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO NELLA VALLATA DEL MUSONE - 10.000,00 - 0,00 - 0,00";
i) "PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIASTRA PER EVENTO "FIASTRA FANTASY" - 4.000,00 - 0,00 - 0,00";
j) "PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE OVERFLOW ASSOCIATI DI MONTEGRANARO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FERMANO DOC(S) - 8.000,00 - 0,00 - 0,00.

3. La copertura degli interventi autorizzati ai commi 1 e 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio 2019/2021 a carico della Missione 07, Programma 01.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al bilancio finanziario gestionale.


1. Dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. L'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) è abrogato.
2. L'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 39 (Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento) è abrogato.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.