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Atto:LEGGE REGIONALE 13 giugno 1977, n. 22
Titolo:Rifinanziamento della L. R. 16.1.1974, n. 3 relativa a contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 giugno 1977, n. 36)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione extragricola
Note:Abrogata dall'art. 8, l.r. 24 ottobre 1978, n. 19.

Sommario




Art. 1

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia di cui alla L.R. 16.1.1974, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio" sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1977, entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 2.

Art. 2

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo della presente legge č autorizzata per l'anno 1977 una spesa di L. 600 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico del capitolo 1612301 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1977, "Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane", con la dotazione di competenza di L. 600 milioni; la dotazione di cassa del detto capitolo č aumentata per pari importo.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede con la riduzione della somma di L. 300 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700101, partita n. 8, elenco n. 3 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" e con la riduzione della somma di L. 300 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1700105, elenco n. 7, partita n. 4 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente finanziati con impiego dell'avanzo di amministrazione".

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.