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Atto:LEGGE REGIONALE 24 settembre 2019, n. 32
Titolo:Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2019, n. 20 “Disciplina regionale per l’accesso dei cani alle spiagge”.
Pubblicazione:(B.U. 3 ottobre 2019, n. 78)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 20 (Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge) è sostituito dal seguente: "1. Il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e svolge una costante attività di vigilanza sullo stesso, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.".


1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2019 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 3 e nelle lettere a), b), c), f), i), l) e n) del comma 3 dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma dell'articolo 1164 del r.d. 327/1942.
3. Per la violazione delle disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 125,00 ad euro 750,00, prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997.
4. Per la violazione da parte del proprietario o detentore del cane delle disposizioni contenute nelle lettere g), h) ed o) del comma 3 dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma dell'articolo 1164 del r.d. 327/1942.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono irrogate secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.