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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2019, n. 4
Titolo:Modifiche del Regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 “Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie”
Pubblicazione:(B.U. 3 ottobre 2019, n. 78)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria
Note:Regolamento regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con d.a. n. 98 del 01/10/2019.
Si segnala che di seguito č riportato il testo del r.r. 3 ottobre 2019, n. 4, cosě come pubblicato nel B.U.R. n. 78 del 3 ottobre 2019 e che il medesimo testo non č identico a quello approvato con d.a. n. 98 del 01/10/2019.

Sommario





1. Il comma 10 dell'articolo 5 del regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41 (Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie) è sostituito dai seguente:
"10. La caccia da appostamenti fissi è consentita, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, ai proprietari a conduttori dei fondi compresi nell'azienda faunistica.".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del r.r. 41/1995, così come modificato dal comma 1 di questo regolamento, sono inseriti i seguenti:
"10 bis. Qualora gli appostamenti non siano preesistenti alla costituzione dell'azienda, la caccia è consentita ai soggetti di cui al comma 10, previa consenso del titolare dell'azienda stessa.
10 ter. Possono altresì effettuare la caccia dagli appostamenti di cui ai commi 10 e 10 bis i cacciatori ai quali il titolare dell'azienda faunistica rilasci permessi giornalieri, previa autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo titolare dell'appostamento.".



1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 41/1995 le parole "comma 10" sono sostituito dalle parole: "commi 10, 10 bis e 10 ter".