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Atto:LEGGE REGIONALE 14 giugno 1977, n. 23
Titolo:Integrazione del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 17.3.1975, n. 13.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 giugno 1977, n. 36)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 17.3.1975, n. 13 è autorizzata per l'anno 1977, la spesa di L. 1.300 milioni.
Per ciascuno degli anni 1978 e successivi, l'entità della autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi di cui al comma precedente sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, per ammontare pari all'importo degli interessi maturati alla data del 30 settembre dell'anno precedente sul fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 17.3.1975, n. 13, amministrato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane sulla base della convenzione di cui al secondo comma dello stesso art. 9.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo e secondo comma del presente articolo sono stanziate, per l'anno 1977, a carico del capitolo 2612202 che si istituisce nel titolo II “Spese per investimenti", rubrica VI “Attività produttive extra-agricole" dello stato di previsione per il detto anno con la denominazione “Contributi nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti da imprese artigiane singole o associate per investimenti" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.300 milioni. Per gli anni successivi farà carico ai capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:
- per l'anno 1977, mediante riduzione, per l'importo di L. 1.300 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700106 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti", partita n. 9 bis dell'elenco n. 14 del bilancio 1977;
- per gli anni successivi, con il provento degli interessi di cui al precedente secondo comma, che saranno iscritti in appositi capitoli del titolo III degli stati di previsione dell'entrata dei rispettivi bilanci.


Art. 2

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della L.R. 17.3.1975, n. 13, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di L. 200 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico del capitolo 2612203 che si istituisce nel titolo II “Spese per investimenti", rubrica VI “Attività produttive extra-agricole" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione “Contributi decennali nella spesa per l'ammortamento dei mutui contratti da imprese artigiane singole o associate per investimenti" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 200 milioni; per gli anni dal 1978 al 1986 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico di capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:
- per l'anno 1977, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2700106 “Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, partita n. 9, elenco n. 14;
- per gli anni successivi, mediante impiego delle entrate proprie della Regione, comprese nei titoli I e III indicati nel primo comma dell'art. 8 della legge 19.5.1976, n. 335.


Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.