Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 18 novembre 2019, n. 37
Titolo:Modificazioni alla legislazione regionale in materia istituzionale
Pubblicazione:(B.U. 28 novembre 2019, n. 93)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Elezioni

Sommario





1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente: "Art. 1 1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberato dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 42 dello Statuto regionale.".


1. Il primo comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 22/2013, è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.".


1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati ed una candidatura a Presidente della Giunta" sono soppresse.
2. Al numero 2) della lettera b) del comma 9 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 le parole "comma 5, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente: "3 bis. La presentazione della candidatura è redatta su appositi modelli predisposti dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, nel rispetto del presente articolo e dell'articolo 9 della legge 108/1968 per le parti compatibili. Per l'accettazione della candidatura si applica in particolare il comma 8 dell'articolo 10 della presente legge.".
4. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 introdotto dall'articolo 1 della l.r. 36/2019 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
5. L'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale") è abrogato.


1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.


1. All'interno di ciascun articolo della l.r. 18/1980, ove non presente, è aggiunta, in cifre arabe, la numerazione progressiva dei commi.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.