Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 40
Titolo:Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attivitŕ produttive
Pubblicazione:(B.U. 19 dicembre 2019, n. 103)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: "all'articolo 20" sono inserite le seguenti: "e le formazioni vegetali monumentali di cui all'articolo 26".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 bis della l.r. 6/2005, dopo le parole: "comma 2." è inserito il seguente periodo: "Detti piani sono proposti dagli stessi enti territoriali competenti ovvero da società pubblico private di gestione associata delle foreste da questi promosse e partecipate.".


1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) dopo le parole: "le taverne" sono inserite le seguenti: ", i bar".


1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo) le parole ", sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica" sono soppresse.


1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019 sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".


1. L'articolo 11 della l.r. 33/2019 è abrogato.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.