Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2019, n. 40 |
Titolo: | Modifiche di disposizioni in tema di sviluppo economico ed attivitŕ produttive |
Pubblicazione: | (B.U. 19 dicembre 2019, n. 103) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Pesca - Acquacoltura |
Sommario
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 6/2005)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 5/2011)
Art. 3 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 33/2019)
Art. 4 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2019)
Art. 5 (Abrogazione)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 5/2011)
Art. 3 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 33/2019)
Art. 4 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 33/2019)
Art. 5 (Abrogazione)
Art. 6 (Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: "all'articolo 20" sono inserite le seguenti: "e le formazioni vegetali monumentali di cui all'articolo 26".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 bis della l.r. 6/2005, dopo le parole: "comma 2." è inserito il seguente periodo: "Detti piani sono proposti dagli stessi enti territoriali competenti ovvero da società pubblico private di gestione associata delle foreste da questi promosse e partecipate.".
1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) dopo le parole: "le taverne" sono inserite le seguenti: ", i bar".
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo) le parole ", sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica" sono soppresse.
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019 sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".
1. L'articolo 11 della l.r. 33/2019 è abrogato.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.