Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 43
Titolo:Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2019, n. 106 - Rettifica nel BUR n. 8 del 23 gennaio 2020)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) le parole: ", anche in variante al PRG, sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 e dall'articolo 26 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfino le condizioni previste dalla procedura del comma 5 dell'articolo 15; negli altri casi sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 26".
2. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 le parole: "sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale" sono sostituite dalle parole: "sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 34/1992 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. In attuazione del comma 1 bis dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ai fini dell'univoca applicazione del numero 2) del primo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1444/1968 i Comuni, ove non previsto dal piano regolatore vigente, definiscono, con apposito atto da assumere con le modalità dell'articolo 26, l'altezza massima dei nuovi edifici nella zona territoriale omogenea B), anche se altrimenti denominata.
6 ter. L'altezza massima degli edifici stabilita dai Comuni ai sensi del comma 6 bis è determinata in coerenza con l'altezza massima prevalente degli edifici preesistenti e circostanti, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e igienico-sanitarie esistenti in tali zone omogenee, o in loro parti perimetrate per tale finalità dall'atto assunto ai sensi del comma 6 bis.".

4. Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 34/1992 dopo le parole: "strumenti urbanistici generali comunali" sono aggiunte le seguenti: "che non soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della procedura del comma 5 dell'articolo 15".
5. L'atto indicato al comma 6 bis dell'articolo 21 della l.r. 34/1992, cosi come aggiunto dal comma 3, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.".

2. Le lettere a), c) e d) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
"a) 32 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;";
"c) 14 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;";
"d) 50 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia;".



1. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono sostituiti dai seguenti: "Alla determinazione delle quote da assegnare ai singoli Comuni secondo le modalità di cui al precedente periodo, provvede annualmente con proprio atto il dirigente della competente struttura della Giunta regionale. La corresponsione di quanto spettante ai Comuni ai sensi del comma 4 ter costituisce per gli stessi Comuni quota parte della corrispondente misura compensativa prevista per gli impianti di smaltimento ai sensi del numero 2) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).".


1. Nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive) vigente e fino alla entrata in vigore del nuovo P.R.A.E, in deroga alla programmazione prevista dai P.P.A.E. (Programmi Provinciali delle Attività Estrattive) per i soli materiali di difficile reperibilità, come previsti dallo stesso P.R.A.E., è consentito l'ampliamento dei progetti di coltivazione già autorizzati a norma della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) insistenti sui siti ubicati entro i poli e bacini estrattivi già individuati dai vigenti strumenti di pianificazione generali e di programmazione di settore entro la data di definitiva entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).
2. L'ampliamento di cui al comma 1, quale variante sostanziale al progetto autorizzato, è soggetto al procedimento previsto all'articolo 13 della l.r. 71/1997. Tale ampliamento è consentito fino alla consistenza volumetrica del 30 per cento dei volumi complessivi di escavazione autorizzati e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 60 per cento del volume di scavo originariamente autorizzato.
3. L'ampliamento di cui al comma 1 è subordinato alla accertata regolarità del pagamento dei contributi di cui alla l.r. 71/1997 da parte dei soggetti proponenti, nonché alla disponibilità da parte dei medesimi di idonei impianti di lavorazione dei materiali estratti.
4. I quantitativi autorizzati ai sensi dell'ampliamento di cui al comma 1 sono scomputati da quelli individuati dall'aggiornamento del P.R.A.E. e dal recepimento del medesimo negli strumenti di programmazione provinciali.
5. Ai progetti di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive").


1. Dopo la lettera s) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) è inserita la seguente:
"s bis) il riconoscimento e la certificazione delle qualità professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/1998 è abrogata.
3. I procedimenti di cui alla lettera s bis) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 24/1998, come inserita da questo articolo, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, sono conclusi dai Comuni o dagli altri enti locali di cui al comma 2 dell'articolo 5 della medesima legge regionale.


1. Dopo l'articolo 38 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), nel Capo V è inserito il seguente:
"Art. 38 ter (Interventi di sostegno del welfare aziendale)
1. Nell'ambito delle iniziative per la promozione del welfare aziendale di cui al vigente CCNL 2016-2018 la Regione, previa convenzione che disciplina l'ambito di destinazione delle risorse pubbliche, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l'uso di beni regionali a favore del CRAL - Regione Marche.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nell'ambito della disponibilità di bilancio.".



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile) è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Regione per il rafforzamento della risposta del sistema di protezione civile, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione:
a) eroga contributi alle organizzazioni di volontariato finalizzati al mantenimento in efficienza e al potenziamento della capacità operativa;
b) eroga contributi ai Comuni finalizzati ad incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
c) eroga contributi agli Enti locali volti a fronteggiare i primi interventi di somma urgenza relativamente alle emergenze previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018.".



1. All'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), alla voce "Area vasta territoriale n. 2", le parole: "Apiro", "Cingoli" e "Poggio San Vicino" sono soppresse.
2. All'allegato A alla l.r. 13/2003, alla voce "Area vasta territoriale n. 3", tra le parole "Acquacanina" e "Appignano" è inserita la seguente: "Apiro"; tra le parole "Cessapalombo" e "Civitanova Marche" è inserita la seguente: "Cingoli"; tra le parole "Pioraco" e "Pollenza" è inserita: "Poggio San Vicino".
3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, riorganizza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari e adotta i provvedimenti attuativi conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzioni del sistema regionale del servizio civile), le parole: "nazionale o" sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 15/2005 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I progetti devono comunque prevedere tra i criteri di selezione dei candidati, quale titolo preferenziale, il non aver già prestato servizio civile nazionale.".


1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: "per la durata della legislatura regionale" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "legislature consecutive" sono sostituite dalle parole: "mandati consecutivi".
2. Al comma 5 dell'articolo 23 bis della l.r. 36/2005 le parole "per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il rimborso è consentito sino ad un massimo di dodici sedute annue" sono sostituite dalle seguenti "per ogni accesso alla sede dell'Ente nel limite massimo di 36 accessi l'anno".
3. In sede di prima applicazione di questo articolo, gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 36/2005, operanti alla data di entrata in vigore di questa legge, restano in carica per ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.


1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è inserita la seguente:
"b bis) all'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento in sicurezza degli atleti;".

2. Dopo l'articolo 14 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:
"Art. 14 bis (Contributi a società ed associazioni sportive dilettantistiche)
1. La Giunta regionale può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI e dal CIP, per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo le modalità, i criteri e le priorità individuati dal Programma annuale di cui all'articolo 7 che tengono conto altresì del numero dei tesserati e delle attività delle società e associazioni richiedenti.
3. I vincoli temporali di destinazione d'uso e di inalienabilità, nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche, sono definiti secondo i criteri e le modalità individuati dal Programma annuale di cui all'articolo 7 che prevedono a carico dei beneficiari l'obbligo di trascrizione presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) di una formale annotazione contenente i vincoli suddetti, per l'intera vita tecnica degli stessi mezzi. I beneficiari possono procedere all'alienazione anticipata dei beni medesimi previa autorizzazione della Regione. L'eventuale alienazione anticipata comporta la restituzione proporzionale dei contributi.".



1. Il comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia) è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato rispetto dell'altezza, anche interna, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce parziale difformità dal titolo abilitativo se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo medesimo, anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001.".



1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inserito il seguente:
"5 bis. A decorrere dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12, fino al 30 luglio 2020, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è stabilito in centoventi giorni.".



1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016), le parole: "svolge le" sono sostituite dalle parole: "opera secondo le modalità dell'in house providing per il perseguimento delle".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2015 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La Regione esercita sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Fondazione. I criteri e le modalità di svolgimento del controllo, in via sia preventiva sia successiva, sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi in house providing.
2 ter. In caso di partecipazione di altri enti pubblici, alla Regione è comunque riservata la maggioranza della quota di partecipazione e il controllo di cui al comma 2 bis di questo articolo è esercitato in forma congiunta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
2 quater. La partecipazione di soci privati è ammessa esclusivamente nei termini e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale in materia di in house providing, fermi restando i poteri di controllo spettanti agli enti pubblici a norma dei commi 2 bis e 2 ter di questo articolo.
2 quinquies. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione assemblare una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla Fondazione, nonché sulle risultanze del bilancio di esercizio, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio medesimo.
2 sexies. Oltre l'ottanta per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione o dagli altri eventuali soci pubblici.
2 septies. La Fondazione è tenuta a fornire debita informativa alla Giunta regionale su qualsiasi operazione intrapresa, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2 bis.".

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale e la Fondazione provvedono agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 4 della l.r. 30/2015, come modificato da questa legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 30/2015, come inserito dal comma 2.


1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio) è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS è costituito da cinque componenti di cui:
a) quattro eletti dal Consiglio - Assemblea legislativa regionale tra i soggetti designati dalle università marchigiane, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;
b) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio Studentesco delle università marchigiane e dall'AFAM che resta in carica per dodici mesi ed è sostituito, a rotazione, per i successivi dodici mesi e così a seguire per l'intera durata del Consiglio di amministrazione dal rappresentante di un altro Ateneo o Afam, con il seguente ordine:
1) Università di Camerino;
2) Università di Macerata;
3) Università Politecnica delle Marche;
4) Università di Urbino;
5) AFAM.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017 è inserito il seguente:
"4 bis. La designazione del rappresentante degli studenti dell'AFAM avviene in apposita seduta convocata dal Direttore dell'ERDIS presso la sede legale dell'Ente; risulta eletto lo studente che ha ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procede al ballottaggio.".



1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2019, n. 4 (Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche) è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Disciplinare di concessione)
1. Al fine di non comprometterne la funzione produttiva e la valenza turistico-culturale, il disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica relative ai mulini storici delle Marche determina unicamente il canone concessorio, nei limiti stabiliti dalla pertinente normativa statale.".



1. All'articolo 10 della legge regionale del 27 giugno 2019, n. 17 (Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione), le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge," sono sostituite dalle parole: "Entro il 31 dicembre 2020".


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.