Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2020, n. 2 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016" |
Pubblicazione: | (B.U. 6 febbraio 2020, n. 11) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 22/2009)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 25/2017)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 25/2017)
Art. 3 (Invarianza finanziaria)
1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è sostituito dai seguenti:
"9. L'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi previsti in questa legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
9 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni contenute in questa legge e gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della relativa sanatoria.".
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016) le parole: ", in deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale," sono soppresse.
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.