Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 10
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche"
Pubblicazione:(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche) è sostituito dal seguente:
"2. Le proposte di inserimento nel Catasto di cui al comma 1 possono pervenire dalle Province e dagli altri enti locali territorialmente competenti, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, nonché dagli enti di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalla rete INFEA, dagli enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale e dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano CAI)."



1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 2/2010 è inserito il seguente:
"Art. 7.1. (Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi)
1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge per percorsi destinati alla pratica della mountain bike (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale.
2. Nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della "Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (Intesa Gis 1N1007)" i percorsi mountain bike sono classificati in:
a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2, 5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari;
b) percorsi su sentieri (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formatisi per effetto del passaggio di pedoni ed animali e velocipedi;
c) percorsi su singola traccia "single track": percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, realizzati anche artificialmente, e manutenuti esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;
d) bike park: circuiti con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain-bike, con particolare riferimento alla pratica delle discipline cosiddette "gravity" con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente e dotate di appositi regolamenti di fruizione.
3. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, individuano, formalizzandoli con proprio atto, anche su richiesta di soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, i percorsi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e secondo i criteri contenuti nell'Allegato A di questa legge.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e da specifici regolamenti di fruizione, i percorsi di cui al comma 1 possono essere:
a) a transito misto, ossia liberamente accessibili a mountain bike, pedoni e utenti a cavallo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, salvo diverso provvedimento adottato ai sensi del comma 6;
b) a transito esclusivo delle mountain bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte degli enti competenti o del soggetto gestore.
5. Gli enti proponenti di cui al comma 3 assicurano la manutenzione, anche a diverso titolo, secondo le modalità consentite dalla normativa statale vigente in materia, dei percorsi individuati per la pratica della MTB. A tale scopo i medesimi possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso ovvero stipulare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare la gestione o la manutenzione del tracciato o di singoli tratti di esso.
6. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, possono adottare provvedimenti restrittivi all'utilizzo dei percorsi a transito misto sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso, dell'intensità di frequentazione del medesimo e del suo interesse storico, culturale e ambientale.
7. Qualora i percorsi ricadano su terreni di proprietà privata si applica la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain-bike di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è rilasciato dagli enti locali territorialmente competenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A di questa legge.
9. I percorsi MTB devono essere adeguatamente segnalati da parte del soggetto gestore secondo modalità stabilite nell'Allegato A di cui al comma 8, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle persone.
10. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992, su qualsiasi percorso MTB i bikers osservano specifiche regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza, individuate nel suddetto Allegato A e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) utilizzo di un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia;
b) la pratica della MTB è sempre vietata sui terreni coltivati;
c) la pratica delle discipline di discesa pura (downhill) è consentita solo nei percorsi a transito esclusivo delle MTB di cui alla lettera b) del comma 4;
d) la pratica della mountain-bike può essere sempre svolta anche con MTB a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai velocipedi, cosi come definiti dall'articolo 50 del d.lgs. 285/1992.
11. I percorsi MTB che rispettano le disposizioni contenute in questo articolo possono essere inseriti nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche secondo le modalità contenute nell'articolo 4 e nelle disposizioni attuative previste dall'articolo 8.
12. Per gli aspetti non disciplinati da questo articolo, resta ferma la disciplina di settore vigente in materia.".



1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 2/2010 è inserito il seguente:
"1 bis. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00:
a) per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 dell'articolo 7.1;
b) per la violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A di questa legge.".



1. Alla l.r. 2/2010 è aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge.
2. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato di cui al comma 1 al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.


1. Ai fini dell'inserimento nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM) di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2010, come modificato dall'articolo 1, i percorsi MTB già realizzati ed in funzione alla data di entrata in vigore di questa legge si adeguano alle disposizioni in essa contenute.
2. La Giunta regionale adegua il provvedimento di attuazione di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2010 alle disposizioni contenute in questa legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Allegati

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