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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 2020, n. 11
Titolo:Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali
Pubblicazione:(B.U. 12 marzo 2020, n. 23)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario


CAPO I Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio
Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2001)
Art. 2 (Modifica all'articolo 9 bis della l.r. 17/2015)
CAPO II Modificazioni alla l.r. 23/2008
Art. 3 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2008)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008)
Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2008)
Art. 6 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 23/2008)
Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)
Art. 8 (Introduzione del Capo IV bis nella l.r. 23/2008)
CAPO III Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale
Art. 9 (Modifiche alla l.r. 14/2019)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 21/2019)
Art. 11 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo dei flussi turistici)
Art. 12 (Applicazione avanzo presunto di amministrazione)
Art. 13 (Modifiche alle leggi regionali 41/2019 e 42/2019)
CAPO IV (Disposizioni finali)
Art. 14 (Disposizioni in materia di invarianza finanziaria)
Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio



1. La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è sostituita dalla seguente:
"a) eroga contributi al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32 e alla sezione II del Capo V del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), iscritto nell'apposito elenco regionale ai sensi della normativa statale e regionale vigente, finalizzati al mantenimento in efficienza e al potenziamento della capacità operativa;".

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 32/2001, inserito dall'articolo 7 della l.r. 43/2019, è aggiunto il seguente:
"3 ter. I contributi indicati alla lettera a) del comma 3 bis sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, laddove applicabile.".



1. Il comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia) introdotto dall'articolo 35 della l.r. 8/2019 e modificato dall'articolo 12 della l.r. 43/2019, è sostituito dal seguente:
"1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce parziale difformità dal titolo abilitativo purché la violazione non ecceda per singola unità immobiliare il due per cento delle misure progettuali anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui articolo 34, comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001 a condizione che prima di tale data non sia stato adottato un provvedimento sanzionatorio.".

CAPO II
Modificazioni alla l.r. 23/2008



1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché del Garante delle vittime di reato".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 dopo le parole: "Garante dei diritti dei detenuti" sono inserite le seguenti: "nonché del Garante delle vittime di reato" e le parole: "capi II, III e IV" sono sostituite dalle seguenti: "capi II, III, IV e IV bis".


1. L'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Elezione del Garante e requisiti)
1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche;
2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;
b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere.
2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.
3. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.
4. Il Garante è rieleggibile per una sola volta.
5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).".



1. L'articolo 4 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)
1. Sono ineleggibili a Garante:
a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane;
b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;
c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
4. L'incarico di Garante è incompatibile con:
a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;
b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
c) la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere di uno dei comuni delle Marche.
5. E' comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste al comma 1.
6. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.
7. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.".



1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis (Revoca e rinuncia dell'incarico)
1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.".



1. L'articolo 5 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso)
1. Il Garante presenta all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il programma di attività e la relazione sull'attività svolta nei termini previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).
2. La relazione sull'attività svolta, che può contenere osservazioni e proposte, è trasmessa dall'Ufficio di presidenza ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale. Il Garante può inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
3. Le relazioni indicate al comma 2 sono pubblicate integralmente sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
5. Fermo restando quanto previsto nei Capi II, III, IV e IV bis, il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all'Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.
6. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.".



1. Dopo il Capo IV della l.r. 23/2008 è inserito il seguente:
"Capo IV bis - Ufficio del Garante delle vittime di reato
Art. 14 bis (Funzioni)
1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
3. Si intende per vittima del reato di cui al comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.
Art. 14 ter (Ambito di intervento e modalità)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2;
b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 14 bis;
d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 14 bis la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.
2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 14 bis che ne fanno richiesta in merito a:
a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.
3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.
Art. 14 quater (Incompatibilità)
1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.".

CAPO III
Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale



1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 14 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità) le parole "a decorrere dal 2021" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 14/2019 è sostituito dal seguente:
"3. La rinuncia di cui al comma 2 è comunicata dagli interessati al Presidente dell'Assemblea legislativa a decorrere dalla data di cessazione dalla carica e non oltre i sei mesi antecedenti l'erogazione del trattamento previdenziale. Nell'anno 2020 le restituzioni delle trattenute operate si effettuano entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della rinuncia suddetta. Per i consiglieri che maturano il diritto a percepire il trattamento previdenziale nel 2020, la rinuncia è comunicata entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica.".

3. Per l'attuazione di questo articolo è autorizzata per l'anno 2020 la spesa una tantum complessiva di euro 4.375.950,00 intesa come limite massimo di spesa, da iscrivere con questa legge nella Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020.
4. La copertura della spesa autorizzata al comma 3 è garantita:
a) per euro 445.375,46 dalle risorse già iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
b) per euro 3.930.574,54 dalle risorse da reiscrivere con questa legge a carico della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, a titolo di avanzo accantonato per il Fondo passività potenziali, nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. E' iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, la corrispondente quota di avanzo di amministrazione accantonato, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, pari ad euro 3.930.574,54.
6. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.


1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche) è sostituito dal seguente:
"1. Il Parlamento degli studenti è composto da 30 membri eletti, in rappresentanza della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale, dalle consulte provinciali studentesche tra i loro componenti.".



1. La Regione promuove lo sviluppo di flussi turistici in arrivo e la conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per incentivare l'arrivo di turisti non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/c 99/03.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva triennale 2020/2022 di euro 13.500.000,00 da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1, per gli importi di seguito specificati: euro 1.500.000,00 nell'anno 2020; euro 6.000.000,00 nell'anno 2021 e euro 6.000.000,00 nell'anno 2022.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 a carico delle Missioni e dei Programmi di seguito riportati nell'allegato A di questa legge.
4. Alle autorizzazioni di spesa delle Tabelle C e D allegate alla l.r. 41/2019 e della Tabella A allegata alla l.r. 42/2019 sono apportate le variazioni di seguito riportate nell'allegato B di questa legge.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è iscritta nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022, annualità 2020, la quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) pari a complessivi euro 615.990.006,30, di cui all'allegato C di questa legge.
2. Ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 232/2016 e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018, sono iscritte a carico della Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, pari a complessivi euro 615.990.006,30, di cui all'allegato C di questa legge.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.


1. Alla Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)) sono apportate, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato D di questa legge.
2. Alla Tabella D della l.r. 41/2019 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato E di questa legge.
3. Alla Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate, per l'anno 2020, le modifiche riportate nell'allegato F di questa legge.
4. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le variazioni compensative riportate nell'allegato G di questa legge.
5. L'Allegato 13 della l.r. 42/2019 - Spese obbligatorie - è sostituito dall'allegato H di questa legge.
6. L'Allegato a) alla Nota integrativa (Allegato 18) della l.r. 42/2019 è sostituito dall'allegato I di questa legge.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, necessarie ai fini della gestione.
CAPO IV
(Disposizioni finali)



1. Dall'applicazione dei Capi I e II nonché dell'articolo 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla loro attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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