Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2020, n. 4 |
Titolo: | Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici") |
Pubblicazione: | (B.U. 23 aprile 2020, n. 35) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 436 del 14/04/2020 |
Sommario
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 'Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici')" le parole: "di somministrazione di alimenti e bevande," sono soppresse.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 2/2015, è inserita la seguente:
"c bis) bar: è il locale pubblico dove i clienti possono consumare, in piedi o seduti, liquori, bevande e cibi leggeri. Può altresì fornire modesti servizi accessori;".
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 2/2015 relativamente ai termini e alle modalità di aggiornamento degli elenchi dei locali storici di cui alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici), per l'anno 2020, i Comuni e le associazioni interessate possono provvedere all'aggiornamento e alla trasmissione degli elenchi e della relativa documentazione entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, nel rispetto delle modalità di trasmissione e delle condizioni di ricevibilità fissate dal medesimo articolo 4.