Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 11 luglio 1977, n. 26
Titolo:Disciplina per le nomine di competenza della Regione in Enti e Istituti diversi.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 luglio 1977, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 12, l.r. 14 marzo 1994, n. 9.

L'abrogazione è stata confermata dall'art. 14, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Sommario




Art. 1

In tutti i casi in cui, per effetto di norme legislative statali o regionali, di regolamenti o convenzioni, la Regione debba effettuare nomine non delegate a enti locali, o procedere alla designazione o alla nomina di propri rappresentanti presso enti, istituti pubblici o privati, negli organi statali o regionali di controllo, nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale, si applicano le procedure di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale predispone un elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione nel corso dell'anno successivo; tale elenco è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche.
L'elenco indica:
a) la denominazione degli enti, istituti e organismi di cui all'art. 1;
b) le norme legislative o regolamentari e le convenzioni che prevedono l'incarico;
c) i relativi compensi previsti, a qualsiasi titolo, nel corso di un anno;
d) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina o la designazione e l'organo regionale competente.

Qualora nel corso dell'anno successivo, occorra procedere a nomine o designazioni non rese pubbliche nel termine di cui al precedente comma, l'ufficio di presidenza provvede con le stesse modalità e con tempestività alla pubblicazione delle stesse nel bollettino ufficiale della Regione.
Analoga procedura si applica qualora si renda necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 3

La nomina o designazione di cui all' art. 1 è preceduta dal parere della commissione consiliare permanente " affari istituzionali".
Il parere della stessa commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell' incarico.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente indicata dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalle convenzioni che la prevedono, nei casi in cui leggi, regolamenti o convenzioni richiedono specificatamente la nomina o la designazione di dipendenti regionali e quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.
La commissione predetermina per ogni nomina o designazione i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all' espletamento dell' incarico.

Art. 4

Fino a trenta giorni prima della data in cui si deve procedere alla nomina, i consiglieri regionali, i gruppi consiliari e la giunta regionale possono avanzare proposte di candidatura alla commissione di cui all'art. 3 e debbono specificare i motivi della scelta del candidato o dei candidati e in ispecie le relative capacità professionali in rapporto all'incarico proposto e presentare una relazione contenente i seguenti elementi:
a) comune di residenza, data e luogo di nascita;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;
e) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi e di incompatibilità derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa.


Art. 5

La commissione consiliare competente esamina le proposte di candidatura di cui all'art. 4 e in assenza delle stesse può proporre proprie candidature; sente, su richiesta degli stessi, i presentatori delle singole candidature; può sentire, per chiarimenti, i candidati; verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui al quarto comma dell'art. 3; esprime e trasmette il proprio parere agli organi regionali competenti almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la nomina o la designazione.
La relazione della commissione, se positiva, va comunicata per conoscenza a ciascun consigliere.

Art. 6

Gli incarichi presso enti, istituti e organismi di cui al primo comma del precedente art. 1 non sono cumulabili.

Art. 7

Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, qualora ne vengano richieste, un resoconto della attività svolta.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale.

Art. 8

Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.