Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 2020, n. 16
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 4 aprile 2011, n.5 "Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici" e alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della multifunzionalitŕ nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"
Pubblicazione:(B.U. 7 maggio 2020, n. 37)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. L'articolo 75 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
"Art. 75 (Esercizio delle funzioni amministrative)
1. I Comuni, in base agli indirizzi di cui all'articolo 72, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti:
a) della rete ordinaria;
b) delle autostrade e dei raccordi autostradali.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), concerne:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;
e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
f) la revoca, sospensione e decadenza delle autorizzazioni;
g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), concerne:
a) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;
b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1;
c) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Rientrano nella competenza dei Comuni anche le richieste di modifica, di trasferimento della titolarità e di gestione degli impianti costituenti potenziamento, siano essi della rete ordinaria, autostradale o dei raccordi autostradali.
5. Alle concessioni di cui al comma 3, lettera a), per quanto non previsto da questa legge, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).
6. Per la sospensione e la decadenza della concessione si applica la disciplina di cui all'articolo 76.".



1. Al comma 1 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: "rispettivamente alla Regione e" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: "alla Regione e" sono soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: "La Regione o il Comune" sono sostituite dalle parole: "Il Comune".
4. Al comma 6 dell'articolo 77 della l.r. 27/2009, le parole: "La Regione o il Comune" sono sostituite dalle parole: "Il Comune" e le parole: "alla Regione o" sono soppresse.


1. L'articolo 79 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Incompatibilità degli impianti stradali)
1. Gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992.
2. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del Codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992.
3. E' considerato altresì incompatibile un impianto non provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità.
4. I Comuni procedono all'individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dalle vigenti disposizioni statali, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, e di quelli fissati da questa legge nell'ipotesi di cui al comma 3. Per gli impianti incompatibili il Comune competente per territorio dichiara la decadenza dell'autorizzazione e l'impianto è smantellato con le modalità di cui all'articolo 76, comma 5.".



1. Il titolo della legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici) è sostituito dal seguente: "Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici"


1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo), le parole: "e a terra" sono soppresse.


1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/2019, le parole: "Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 del d.lgs. 4/2012, di seguito elencate:" sono sostituite dalle seguenti: "Sono connesse all'attività di pesca professionale, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 2 del d.lgs. 4/2012, le attività di seguito elencate, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica:".


1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019 è sostituita dalla seguente:
"b) agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande.".



1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 33/2019 è sostituita dalla seguente:
"a) i contenuti della SCIA da presentare per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e gli obblighi a carico della medesima attività;".



1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 33/2019 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Sanzioni e vigilanza)
1. Chiunque eserciti l'attività di ittiturismo in assenza della SCIA di cui all'articolo 6 o in violazione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque violi le disposizioni contenute nei regolamenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 1998 n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. I Comuni effettuano controlli presso ciascuna attività ittituristica con periodicità almeno triennale, trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.".



1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 33/2019 le parole: "articoli 11 e 12" sono sostituite dalle parole: "articoli 11, 12 e 14 bis".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. 


1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009, che alla data di entrata in vigore di questa legge risultano sprovvisti di servizi igienico-sanitari, possono continuare a svolgere la loro attività purché non dotati dei servizi accessori di cui all'articolo 73 della medesima l.r. 27/2009.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli impianti devono essere adeguati alla normativa vigente in occasione della prima richiesta di modifica successiva alla data di entrata in vigore di questa legge, presentata ai sensi dell'articolo 21 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio)).


1. L'articolo 74 della l.r. 27/2009 è abrogato.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.